+Articolo 428 1.

Articolo 428 1.

A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

a) 

attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416, suddivise per tipo di attività;

b) 

i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a):

i) 

attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122;

ii) 

attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122;

iii) 

altre attività;

c) 

titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;

d) 

altri titoli di capitale;

e) 

l'oro;

f) 

altri metalli preziosi;

g) 

prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:

i) 

persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;

ii) 

PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR;

iii) 

emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;

iv) 

clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

v) 

clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;

h) 

prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono:

i) 

garantiti da immobili non residenziali;

ii) 

garantiti da immobili residenziali;

▼M10

iii) 

compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento o da obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162;

▼C2

i) 

crediti da derivati;

j) 

qualsiasi altra attività;

▼M17

k) 

linee di credito non utilizzate classificate come elementi della categoria 4, della categoria 3 o della categoria 2 ai sensi dell’allegato I.

▼C2

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito