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+Articolo 428 1. |
Articolo 428 1.A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:
a)
attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416, suddivise per tipo di attività;
b)
i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a):
i)
attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122;
ii)
attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122;
iii)
altre attività;
c)
titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;
d)
altri titoli di capitale;
e)
l'oro;
f)
altri metalli preziosi;
g)
prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:
i)
persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;
ii)
PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR;
iii)
emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;
iv)
clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;
v)
clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;
h)
prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono:
i)
garantiti da immobili non residenziali;
ii)
garantiti da immobili residenziali;
iii)
compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento o da obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162;
i)
crediti da derivati;
j)
qualsiasi altra attività;
k)
linee di credito non utilizzate classificate come elementi della categoria 4, della categoria 3 o della categoria 2 ai sensi dell’allegato I. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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