+Articolo 434 Mezzi di informazione
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Articolo 434 Mezzi di informazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 434 1.
Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L’ABE pubblica tali informazioni, unitamente alla data di presentazione, sul suo sito web.

L’ABE garantisce che le informative pubblicate sul suo sito web contengano informazioni identiche a quelle presentatele dagli enti. Gli enti hanno il diritto di ripresentare all’ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 434 bis. L’ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione.

L’ABE predispone e tiene aggiornato uno strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell’ABE.

Gli enti possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell’ABE dove le informazioni prudenziali sono pubblicate in modo centralizzato.

Articolo 434 2.
Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE le informative richieste ai sensi degli articoli 433 bis e 433 quater in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Qualora le relazioni finanziarie siano pubblicate prima della presentazione delle informazioni a norma dell’articolo 430 per lo stesso periodo, le informative possono essere presentate nella stessa data delle segnalazioni a fini di vigilanza o il prima possibile dopo tale data. Se l’informativa è richiesta per un periodo nel quale l’ente non redige alcuna relazione finanziaria, l’ente trasmette all’ABE le informazioni concernenti tali informative non appena possibile dopo la fine di tale periodo.
Articolo 434 3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, gli enti possono presentare all’ABE le informazioni richieste a norma dell’articolo 450 separatamente dalle altre informazioni richieste a norma dei titoli II e III entro due mesi dalla data in cui gli enti pubblicano i propri bilanci per l’anno corrispondente.
Articolo 434 4.
L’ABE pubblica sul proprio sito web le informative di enti piccoli e non complessi sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 430.
Articolo 434 5.
La proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restano in capo agli enti che li producono. L’ABE fornisce un punto di accesso unico per le informative degli enti e rende disponibile sul proprio sito web un archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane accessibile per un periodo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.
Articolo 434 6.
L’ABE monitora il numero di visite al suo punto di accesso unico per le informative degli enti e include le relative statistiche nelle sue relazioni annuali.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito