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+Articolo 439 Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte |
Articolo 439 Informativa sulle esposizioni al rischio di controparteArticolo 439 Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a)
una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali;
b)
una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;
c)
una descrizione delle politiche rispetto al rischio generale di correlazione sfavorevole e al rischio specifico di correlazione sfavorevole definiti all'articolo 291;
d)
l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
e)
l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli;
f)
per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicabile, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
g)
per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, a seconda del metodo utilizzato, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
h)
i valori dell'esposizione dopo gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito e le esposizioni al rischio associate per il requisito patrimoniale di aggiustamento della valutazione del credito separatamente per ogni metodo, come indicato alla parte tre, titolo VI;
i)
il valore delle esposizioni verso controparti centrali e le esposizioni al rischio associate nel campo di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, separatamente per controparti centrali qualificate e non qualificate, e ripartito per tipo di esposizione;
j)
gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti sono ripartite per tipo di prodotto; all'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;
k)
la stima di alfa (α) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria stima di alfa (α) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;
l)
separatamente l'informativa di cui all'articolo 444, lettera e), e quella di cui all'articolo 452, paragrafo 1, lettera g);
m)
per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, l'entità della loro attività su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi. Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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