+Articolo 478 Percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
---+Articolo 478 1.
---+Articolo 478 2.
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Articolo 478 Percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 478 1.
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La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 468, paragrafo 4, dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 474, lettera a), e dell'articolo 476, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2014;
b)
da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
c)
da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
d)
da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
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Articolo 478 2.
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In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del 1o gennaio 2014 la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b)
da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c)
da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
d)
da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
e)
da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
f)
da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
g)
da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
h)
da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
i)
da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
j)
da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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Articolo 478 3.
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Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 1 e 2 per ciascuna delle seguenti deduzioni:
a)
le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;
b)
l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;
c)
ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);
d)
ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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