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+Articolo 478 1. |
Articolo 478 1.La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 468, paragrafo 4, dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 474, lettera a), e dell'articolo 476, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2014;
b)
da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
c)
da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
d)
da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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