+Articolo 495 Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
---+Articolo 495 1.
---+Articolo 495 2.
---+Articolo 495 3.
---+Articolo 495 4.
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Articolo 495 Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 495 1.
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In deroga all’articolo 107, paragrafo 1,fino al 31 dicembre 2029 e fatto salvo l’articolo 495 bis, paragrafo 3, gli enti a cui è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale è stata concessa loro l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB come l’importo maggiore tra i seguenti:
a)
l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma dell’articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2;
b)
l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del presente regolamento nella versione applicabile l’8 luglio 2024.
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Articolo 495 2.
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Anziché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti a cui è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono applicare il trattamento di cui all’articolo 133 a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029. Se gli enti applicano il primo comma del presente paragrafo, non si applica l’articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all’uso di metodi meno sofisticati di cui all’articolo 149.
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Articolo 495 3.
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Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolano l’importo della perdita attesa conformemente all’articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, nella versione di tali paragrafi applicabile all’8 luglio 2024 e applicano l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 62, lettera d), a seconda dei casi, nella versione di tali lettere applicabile all’8 luglio 2024 se l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è superiore all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
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Articolo 495 4.
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Qualora gli enti chiedano l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale, le autorità competenti non concedono tale autorizzazione dopo il 31 dicembre 2024.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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