+Articolo 495 quinquies Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente
---+Articolo 495 quinquies 1.
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Articolo 495 quinquies Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 495 quinquies 1.
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In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, gli enti calcolano il valore dell’esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:
a)
0 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2029;
b)
25 % nel periodo dal 1o gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
c)
50 % nel periodo dal 1o gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
d)
75 % nel periodo dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.
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Articolo 495 quinquies 2.
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L’ABE redige una relazione in cui valuta se la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), debba essere prorogata oltre il 31 dicembre 2032 e specifica, se necessario, le condizioni alle quali tale deroga debba essere mantenuta. L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2028. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, nonché dell’impatto di tali norme sulla stabilità finanziaria, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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