Articolo 495 septies
Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili
In deroga all’articolo 229, paragrafo 1, lettere da a) a d), per le esposizioni garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali concesse prima del 1o gennaio 2025, gli enti possono continuare a valutare gli immobili residenziali o gli immobili non residenziali a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure negli Stati membri che hanno previsto criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale immobile fino a quando non sia richiesta una revisione del valore dell’immobile conformemente all’articolo 208, paragrafo 3, o fino al 31 dicembre 2027, se quest’ultima data è anteriore.