+Articolo 501 quater Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali
---+Articolo 501 quater 1.
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Articolo 501 quater Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 501 quater 1.
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L’ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili se il trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività o passività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali debba essere adeguato. In particolare, l’ABE valuta:
a)
la disponibilità e l’accessibilità di dati in materia ambientale, sociale e di governance affidabili e coerenti per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II;
b)
in consultazione con l’ AEAP, la fattibilità dell’introduzione di una metodologia standardizzata per individuare e qualificare le esposizioni, per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II, sulla base di una serie comune di principi per la classificazione dei rischi ambientali, sociali e di governance, utilizzando le informazioni sugli indicatori di rischio di transizione e di rischio fisico rese disponibili dai quadri in materia di rendicontazione di sostenibilità adottati nell’Unione e, se disponibili a livello internazionale, gli orientamenti e le conclusioni derivanti da prove di stress prudenziali o analisi di scenario dei rischi finanziari connessi al clima condotte dall’ABE o dalle autorità competenti e, ove rifletta adeguatamente i rischi ambientali, sociali e di governance, il pertinente punteggio in materia ambientale, sociale e di governance del rating del rischio di credito da parte di un’ECAI prescelta;
c)
l’effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni e le eventuali revisioni aggiuntive e più complete del quadro che dovrebbero essere prese in considerazione, tenendo conto degli sviluppi concordati a livello internazionale dal CBVB;
d)
i potenziali effetti a breve, medio e lungo termine dell’adeguamento del trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell’Unione;
e)
i miglioramenti mirati che potrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’attuale quadro prudenziale.
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Articolo 501 quater 2.
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L’ABE presenta relazioni successive contente le sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro le seguenti date:
a)
9 luglio 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettera e);
b)
31 dicembre 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere a) e b);
c)
31 dicembre 2025 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).
Sulla base di tali relazioni dell’ABE, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2026.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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