+Articolo 501 quater Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali
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Articolo 501 quater Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 501 quater 1.

L’ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili se il trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività o passività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali debba essere adeguato. In particolare, l’ABE valuta:

a) 

la disponibilità e l’accessibilità di dati in materia ambientale, sociale e di governance affidabili e coerenti per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II;

b) 

in consultazione con l’ AEAP, la fattibilità dell’introduzione di una metodologia standardizzata per individuare e qualificare le esposizioni, per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II, sulla base di una serie comune di principi per la classificazione dei rischi ambientali, sociali e di governance, utilizzando le informazioni sugli indicatori di rischio di transizione e di rischio fisico rese disponibili dai quadri in materia di rendicontazione di sostenibilità adottati nell’Unione e, se disponibili a livello internazionale, gli orientamenti e le conclusioni derivanti da prove di stress prudenziali o analisi di scenario dei rischi finanziari connessi al clima condotte dall’ABE o dalle autorità competenti e, ove rifletta adeguatamente i rischi ambientali, sociali e di governance, il pertinente punteggio in materia ambientale, sociale e di governance del rating del rischio di credito da parte di un’ECAI prescelta;

c) 

l’effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni e le eventuali revisioni aggiuntive e più complete del quadro che dovrebbero essere prese in considerazione, tenendo conto degli sviluppi concordati a livello internazionale dal CBVB;

d) 

i potenziali effetti a breve, medio e lungo termine dell’adeguamento del trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell’Unione;

e) 

i miglioramenti mirati che potrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’attuale quadro prudenziale.

Articolo 501 quater 2.

L’ABE presenta relazioni successive contente le sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro le seguenti date:

a) 

9 luglio 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettera e);

b) 

31 dicembre 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere a) e b);

c) 

31 dicembre 2025 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).

Sulla base di tali relazioni dell’ABE, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2026.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito