+Articolo 501 quinquies Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività
---+Articolo 501 quinquies 1.
---+Articolo 501 quinquies 2.
---+Articolo 501 quinquies 3.
---+Articolo 501 quinquies 4.
---+Articolo 501 quinquies 5.
---+Articolo 501 quinquies 6.
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Articolo 501 quinquies Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 501 quinquies 1.
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Entro il 30 giugno 2025 la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a introdurre un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni alle cripto-attività, tenendo conto delle norme internazionali e del regolamento (UE) 2023/1114. Tale proposta legislativa comprende quanto segue:
a)
criteri per assegnare le cripto-attività a diverse categorie di cripto-attività in base alle loro caratteristiche di rischio e al rispetto di condizioni specifiche;
b)
requisiti specifici di fondi propri per tutti i rischi derivanti da cripto-attività diverse;
c)
un limite aggregato per le esposizioni a tipi specifici di cripto-attività;
d)
requisiti specifici relativi al coefficiente di leva finanziaria per le esposizioni alle cripto-attività;
e)
poteri di vigilanza specifici per quanto riguarda l’assegnazione dell’esposizione alle cripto-attività, il monitoraggio e il calcolo dei requisiti di fondi propri;
f)
requisiti di liquidità specifici per le esposizioni alle cripto-attività;
g)
obblighi di informativa e di segnalazione.
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Articolo 501 quinquies 2.
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Fino alla data di applicazione dell’atto legislativo di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano i loro requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività come segue:
a)
le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate sono trattate come esposizioni verso le attività tradizionali che rappresentano;
b)
alle esposizioni verso token collegati ad attività i cui emittenti sono conformi al regolamento (UE) 2023/1114 e che si riferiscono a una o più attività tradizionali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %;
c)
alle esposizioni alle cripto-attività diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
In deroga al primo comma, lettera a), le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate i cui valori dipendono da qualsiasi altra cripto-attività sono attribuite alla lettera c).
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Articolo 501 quinquies 3.
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Il valore dell’esposizione complessiva dell’ente a cripto-attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non supera l’1 % del capitale di classe 1 dell’ente.
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Articolo 501 quinquies 4.
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Un ente che supera il limite di cui al paragrafo 3 notifica immediatamente la violazione all’autorità competente e dimostra con soddisfazione della stessa autorità il tempestivo ritorno alla conformità.
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Articolo 501 quinquies 5.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici necessari agli enti per calcolare i loro requisiti di fondi propri secondo i metodi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), comprese le modalità per calcolare il valore delle esposizioni e aggregare le esposizioni corte e lunghe ai fini dei paragrafi 2 e 3. Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ABE tiene conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB e delle autorizzazioni esistenti nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2023/1114. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 501 quinquies 6.
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Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività, gli enti non applicano la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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