+Articolo 501 quinquies Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività
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Articolo 501 quinquies Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 501 quinquies 1.

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a introdurre un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni alle cripto-attività, tenendo conto delle norme internazionali e del regolamento (UE) 2023/1114. Tale proposta legislativa comprende quanto segue:

a) 

criteri per assegnare le cripto-attività a diverse categorie di cripto-attività in base alle loro caratteristiche di rischio e al rispetto di condizioni specifiche;

b) 

requisiti specifici di fondi propri per tutti i rischi derivanti da cripto-attività diverse;

c) 

un limite aggregato per le esposizioni a tipi specifici di cripto-attività;

d) 

requisiti specifici relativi al coefficiente di leva finanziaria per le esposizioni alle cripto-attività;

e) 

poteri di vigilanza specifici per quanto riguarda l’assegnazione dell’esposizione alle cripto-attività, il monitoraggio e il calcolo dei requisiti di fondi propri;

f) 

requisiti di liquidità specifici per le esposizioni alle cripto-attività;

g) 

obblighi di informativa e di segnalazione.

Articolo 501 quinquies 2.

Fino alla data di applicazione dell’atto legislativo di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano i loro requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività come segue:

a) 

le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate sono trattate come esposizioni verso le attività tradizionali che rappresentano;

b) 

alle esposizioni verso token collegati ad attività i cui emittenti sono conformi al regolamento (UE) 2023/1114 e che si riferiscono a una o più attività tradizionali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %;

c) 

alle esposizioni alle cripto-attività diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

In deroga al primo comma, lettera a), le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate i cui valori dipendono da qualsiasi altra cripto-attività sono attribuite alla lettera c).

Articolo 501 quinquies 3.
Il valore dell’esposizione complessiva dell’ente a cripto-attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non supera l’1 % del capitale di classe 1 dell’ente.
Articolo 501 quinquies 4.
Un ente che supera il limite di cui al paragrafo 3 notifica immediatamente la violazione all’autorità competente e dimostra con soddisfazione della stessa autorità il tempestivo ritorno alla conformità.
Articolo 501 quinquies 5.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici necessari agli enti per calcolare i loro requisiti di fondi propri secondo i metodi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), comprese le modalità per calcolare il valore delle esposizioni e aggregare le esposizioni corte e lunghe ai fini dei paragrafi 2 e 3.

Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ABE tiene conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB e delle autorizzazioni esistenti nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2023/1114.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 501 quinquies 6.
Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività, gli enti non applicano la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito