+2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in …

2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in …

Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ( Significant Risk Transfer, SRT), ai sensi degli articoli 243 o 244 del regolamento (UE)

  • n. 575/2013, e ii) i requisiti specifici di cui ai presenti orientamenti ai fini del trasferimento significativo del rischio a terzi in conformità con l'articolo 243, paragrafo 4, o con l'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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