+2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in …
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2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in …
Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ( Significant Risk Transfer, SRT), ai sensi degli articoli 243 o 244 del regolamento (UE) - n. 575/2013, e ii) i requisiti specifici di cui ai presenti orientamenti ai fini del trasferimento significativo del rischio a terzi in conformità con l'articolo 243, paragrafo 4, o con l'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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