+8. Regime transitorio 8.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere dagli enti i dati relativi …
|
8. Regime transitorio 8.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere dagli enti i dati relativi …
Regime transitorio 8.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere dagli enti i dati relativi al periodo di riferimento 2013 in tempo utile per assicurare che tali dati siano comunicati all'ABE entro il 30 novembre 2014. 8.2. Per i dati relativi al periodo di riferimento 2013, si considera “personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente” quello descritto nell'allegato V, sezione 11, punto 23, della direttiva 2006/49, così come modificata dalla direttiva 2010/76/UE. 8.3. Qualora i dati da trasmettere per il periodo di riferimento 2013 non possano essere ricondotti alle funzioni e ai settori operativi specificati nei presenti orientamenti, gli enti possono segnalare per il 2013, utilizzando i modelli allegati ai presenti orientamenti, i dati aggregati per le funzioni dell’organo con funzione di gestione e dell’organo con funzione di supervisione strategica, per le funzioni aziendali e le funzioni di controllo indipendenti sotto la categoria ”Altro”.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|