+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le …

3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le …

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a notificare all’ABE entro il 1° dicembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a fornire le motivazioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “ABE/GL/2014/09”. Le notifiche dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti e autorità di risoluzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/