+Orientamenti ABE sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario
---+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento …
---+2. Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
---+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le …
---+4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
---+Indice
---+Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
---+Oggetto
------+5. Conformemente all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e …
---+Definizioni
------+6. Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per: a) “test”: prove di stress che sono strumenti …
---+Ambito e livello di applicazione
------+7. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti per istituire prassi di …
------+8. I presenti orientamenti non influenzano né pregiudicano in alcun modo l’obbligo delle autorità …
---+Titolo II – Tipi di test o verifiche
------+Caratteristiche principali di un test o di una verifica
---------+9. Le principali caratteristiche di un test o di una verifica dovrebbero essere: una tempistica …
---------+10. Un test o una verifica dovrebbe avere una tempistica precisa, che comprende una data iniziale e …
---------+11. Un test o una verifica dovrebbero essere caratterizzati da un ambito di applicazione …
---------+12. Un test o una verifica dovrebbero prevedere un orizzonte temporale e/o una data di riferimento …
---------+13. Un test o una verifica dovrebbero prevedere una scadenza per le autorità competenti entro la …
---------+14. Un test o una verifica dovrebbero essere accompagnati da una metodologia comune chiara e …
---+Titolo III – Disposizioni finali e attuazione
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Orientamenti ABE sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario
Oggetto degli orientamenti
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento …
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Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 1022/2013 (il “regolamento ABE”). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
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2. Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
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Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in una particolare area. L’ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti, le autorità di risoluzione e tutti gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero conformarsi agli orientamenti che si applicano loro integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti. Obblighi di informativa
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3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le …
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Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a notificare all’ABE entro il 1° dicembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a fornire le motivazioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “ABE/GL/2014/09”. Le notifiche dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti e autorità di risoluzione.
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4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
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Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
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Indice
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Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni........................................................................ 7 Titolo II – Tipi di test, verifiche ed esercizi ............................................................................................ 8 Titolo III – Disposizioni finali e attuazione ............................................................................................. 9
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Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
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Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
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Oggetto
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Oggetto
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Definizioni
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Definizioni
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Ambito e livello di applicazione
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Ambito e livello di applicazione
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Titolo II – Tipi di test o verifiche
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Titolo II – Tipi di test o verifiche
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Titolo III – Disposizioni finali e attuazione
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I presenti orientamenti dovrebbero essere recepiti nelle prassi di vigilanza nazionali da parte delle autorità competenti entro il 1° gennaio 2015.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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