+Orientamenti ABE sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario
---+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento …
---+2. Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
---+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le …
---+4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
---+Indice
---+Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
---+Oggetto
------+5. Conformemente all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e …
---+Definizioni
------+6. Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per: a) “test”: prove di stress che sono strumenti …
---+Ambito e livello di applicazione
------+7. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti per istituire prassi di …
------+8. I presenti orientamenti non influenzano né pregiudicano in alcun modo l’obbligo delle autorità …
---+Titolo II – Tipi di test o verifiche
------+Caratteristiche principali di un test o di una verifica
---------+9. Le principali caratteristiche di un test o di una verifica dovrebbero essere: una tempistica …
---------+10. Un test o una verifica dovrebbe avere una tempistica precisa, che comprende una data iniziale e …
---------+11. Un test o una verifica dovrebbero essere caratterizzati da un ambito di applicazione …
---------+12. Un test o una verifica dovrebbero prevedere un orizzonte temporale e/o una data di riferimento …
---------+13. Un test o una verifica dovrebbero prevedere una scadenza per le autorità competenti entro la …
---------+14. Un test o una verifica dovrebbero essere accompagnati da una metodologia comune chiara e …
---+Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

Orientamenti ABE sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario

Oggetto degli orientamenti

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento …

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 1022/2013 (il “regolamento ABE”). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

2. Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …

Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in una particolare area. L’ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti, le autorità di risoluzione e tutti gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero conformarsi agli orientamenti che si applicano loro integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di informativa

3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le …

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a notificare all’ABE entro il 1° dicembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a fornire le motivazioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “ABE/GL/2014/09”. Le notifiche dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti e autorità di risoluzione.

4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Indice

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni........................................................................ 7

Titolo II – Tipi di test, verifiche ed esercizi ............................................................................................ 8

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione ............................................................................................. 9

Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

Oggetto

Definizioni

Definizioni

Ambito e livello di applicazione

Ambito e livello di applicazione

Titolo II – Tipi di test o verifiche

Titolo II – Tipi di test o verifiche

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

I presenti orientamenti dovrebbero essere recepiti nelle prassi di vigilanza nazionali da parte delle autorità competenti entro il 1° gennaio 2015.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/