+16. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone di intraprendere altre …
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16. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone di intraprendere altre …
Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone di intraprendere altre iniziative per rispettare il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell’autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto applicabile che disciplina tali passività o strumenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 2014/59/UE. Le autorità risoluzione dovrebbero valutare il rischio che le passività siano escluse dalla possibilità di contribuire all’assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione tenendo conto, e avendo presente la strategia di risoluzione, fra l’altro, i) della scadenza; ii) della classificazione in relazione al grado di subordinazione; iii) delle tipologie di detentori e della trasferibilità; iv) del rischio che le passività possano essere esonerate dall’assorbire perdite nella risoluzione; e v) di altri ostacoli giuridici, come l’assenza di riconoscimento degli strumenti di risoluzione nella legislazione dei paesi terzi o l’esistenza di diritti di compensazione ( set off ), ciascuno secondo la legge della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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