+Titolo III – Dettagli e circostanze riguardanti le misure specifiche
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Titolo III – Dettagli e circostanze riguardanti le misure specifiche

Titolo III – Dettagli e circostanze riguardanti le misure specifiche

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
7. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone all’ente di riesaminare …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone all’ente di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o di valutarne l’assenza o di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni o servizi economici essenziali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere all’ente di riesaminare gli accordi di finanziamento di gruppo esistenti o di valutarne l’assenza se, nel valutare gli accordi di finanziamento di gruppo esistenti, esse giungono alla conclusione che l’erogazione del sostegno o la sua forma (o l’assenza di questo tipo di accordo) nella sostanza rende più difficile per le autorità di risoluzione il raggiungimento degli obiettivi di risoluzione mediante l’applicazione degli strumenti di risoluzione. In particolare, gli accordi dovrebbero essere coerenti con la strategia di risoluzione scelta e tenere conto della ripartizione delle passività che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione nel gruppo e della distribuzione delle perdite all’interno del gruppo oggetto della strategia di risoluzione;
  • b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre all’ente di redigere accordi scritti sul livello di servizio o accordi di sostegno transitorio e altre misure idonee a garantire la continuità delle funzioni o dei servizi erogati da persone giuridiche appartenenti al gruppo, incluse controllate non regolamentate, e da soggetti terzi. Tale misura può essere applicata nei casi in cui
  • - non esistano contratti di servizi scritti,
  • - il livello di documentazione dei contratti di servizi sia insufficiente o
  • - non sia garantito che tali contratti di servizi non possano essere risolti dalla controparte a motivo di un’azione di risoluzione intrapresa dall’autorità di risoluzione.
  • c) Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di tale misura per consentire alle persone giuridiche rilevanti di essere operativamente indipendenti, se necessario, per sostenere una strategia di risoluzione che prevede uno scorporo o una ristrutturazione del gruppo o dell’ente, compreso l’uso di uno strumento di trasferimento (parziale).
  • d) In caso di applicazione di tale misura, le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che gli accordi di finanziamento infragruppo e i contratti di servizi siano accessibili e applicabili in tempi brevi. Se la strategia di risoluzione prevede l’utilizzo di uno strumento di trasferimento (parziale), le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se esigere che gli accordi siano trasferibili alle entità risultanti dalle azioni di risoluzione o di riconoscere gli effetti giuridici dei trasferimenti disposti per legge.
8. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare …

Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Qualora sia necessario sostenere una strategia di risoluzione che comporta la separazione delle entità giuridiche all’interno del gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre all’ente di ridurre i limiti di esposizione infragruppo al fine di contenere l’interconnessione finanziaria interna tra le entità del gruppo (o i sottogruppi) che devono essere soggette a risoluzione distinta secondo la strategia di risoluzione, se tale esposizione infragruppo pregiudica la possibilità di risoluzione dell’ente. Analogamente, ciò può essere applicato in relazione a un’entità separata ( ring-fenced entity ) se, conformemente agli obblighi di legge o alle decisioni di vigilanza, una separazione di alcune attività in questo tipo di entità viene richiesta, se ciò è necessario per garantire la credibilità e la fattibilità del ricorso a strumenti di risoluzione nei confronti dell’entità separata o delle restanti parti all’interno del gruppo.
  • b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di limitare le esposizioni verso le società veicolo collegate all’ente attraverso significativi impegni non utilizzati, garanzie rilevanti o lettere di patrocinio che non sono consolidati nel bilancio dell’ente e che non rientrano nell’ambito dei poteri di risoluzione.
9. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura di imporre obblighi di informativa …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura di imporre obblighi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione gli obblighi di informativa se reputano che tali obblighi consentono loro di applicare in modo più efficace gli strumenti di risoluzione previsti nella strategia di risoluzione, o di elaborare un piano di risoluzione efficace.
  • b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di produrre le informazioni utilizzate per informare l’organo di gestione sulla situazione dell’ente (informazioni gestionali), compresi i bilanci d’esercizio e le informazioni sul capitale e sul debito subordinato, che sono disponibili per ogni entità giuridica rilevante ai fini dell’attuazione della strategia di risoluzione, in particolare ove sia prevista una strategia con punto di avvio nell’ambito di un approccio di tipo “ multiple point of entry ” (MPE), e di poter produrre su richiesta informazioni specifiche a livello di entità giuridica per tutte le entità il cui dissesto è rischia di incidere negativamente sulla stabilità finanziaria in qualsiasi giurisdizione.
  • c) Se un ente dispone di complessi accordi di servizi operativi infragruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se chiedere le informazioni necessarie a chiarire definitivamente la struttura di tali accordi.
  • d) Nell’applicare tale misura, le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che gli enti siano in grado di produrre le informazioni aggiornate richieste in tempo utile nell’ambito della strategia di risoluzione, e i sistemi informatici dell’ente dovrebbero fornire tutti i dati necessari per sviluppare e attuare la strategia di risoluzione, e per sostenere una valutazione credibile prima e durante la risoluzione, comprese le valutazioni previste agli articoli 36 e 74. Gli enti dovrebbero garantire, in particolare, la disponibilità delle informazioni richieste dalle autorità di risoluzione per individuare:
  • - le funzioni essenziali,
  • - i creditori o le categorie di creditori che hanno maggiori probabilità di assorbire le perdite durante la risoluzione,
  • - i creditori di passività di particolare rilevanza per le funzioni essenziali o per l’attuazione della strategia di risoluzione, quali i depositi garantiti e non garantiti di PMI e persone fisiche - ossia visione d’insieme del cliente ( single customer view ), e
  • - posizioni, servizi e funzioni essenziali per la gestione dei rischi del gruppo che devono essere mantenuti per garantire la prosecuzione delle funzioni essenziali.
10. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di …

Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di spossessare attività specifiche ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di spossessare le attività prima della risoluzione, se la strategia di risoluzione esige la vendita di tali attività e se tale vendita in un contesto di risoluzione possa generare effetti negativi significativi sull’uso o sull’attuazione di strumenti di risoluzione o creare ulteriori difficoltà. Se si applica detta misura, le attività da spossessare dovrebbero essere quelle la cui vendita nei tempi previsti dalla strategia di risoluzione rischia di provocare pressioni sui prezzi delle attività, distruzione di valore e ulteriore incertezza e vulnerabilità dei mercati finanziari e di altri enti, se tali effetti possono causare notevoli conseguenze negative per i sistemi finanziari.
  • b) Inoltre, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di tale misura se la struttura esistente delle attività dell’ente rischia di avere ricadute negative sulla fattibilità o credibilità della strategia di risoluzione. Se la strategia di risoluzione si basa su una liquidazione delle attività per generare liquidità per la prosecuzione delle funzioni essenziali, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di spossessare le attività che rischiano di essere illiquide in condizioni di stress o al momento della risoluzione, al fine di aumentare la percentuale delle attività che dovrebbero essere invece più liquide. Tale misura dovrebbe essere presa in considerazione anche in relazione alle attività che pregiudicano considerevolmente la fattibilità della valutazione di cui all’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE. Le autorità di risoluzione dovrebbero anche considerare il rischio che le attività o le fonti di finanziamento possano essere bloccate in paesi terzi.
  • c) Quando si applica tale misura, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare l’impatto dello spossessamento sul mercato per le attività interessate, anche a seguito di spossessamenti richiesti da altri enti.
11. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone di limitare o …

Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre all’ente di limitare prassi complesse in relazione alle modalità in cui le operazioni di negoziazione o di copertura sono commercializzate, contabilizzate, finanziate e gestite in base al rischio, nonché alla loro posizione all’interno del gruppo, se tali prassi minano la fattibilità o la credibilità della strategia di risoluzione.
  • b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di limitare le attività in paesi terzi aventi un regime di risoluzione insufficiente qualora si ritenesse che l’incapacità di tali giurisdizioni di mantenere la continuità delle attività dell’impresa nella loro giurisdizione durante una risoluzione potrebbe successivamente compromettere la capacità di un’autorità di risoluzione di preservare la continuità delle funzioni essenziali in uno Stato membro.
  • c) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di limitare i servizi erogati ad altri enti o ad altri operatori dei mercati finanziari se, sulla base di una valutazione complessiva delle funzioni dell’ente, l’autorità valuta che i servizi non potrebbero continuare a essere svolti in un contesto di risoluzione e che la loro interruzione potrebbe minacciare la stabilità dei riceventi di tali servizi.
  • d) Qualora, conformemente agli obblighi legislativi o alle decisioni di vigilanza, sia necessaria una separazione di specifiche attività in un’entità dedicata, alla quale sarebbe impedito di svolgere determinate altre attività, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se impedire a tale entità di svolgere talune attività supplementari, se ciò è necessario per garantire la credibilità e la fattibilità del ricorso a strumenti di risoluzione per ciascuna parte del gruppo successivamente alla separazione.
12. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Le autorità di risoluzione dovrebbero considerare l’applicazione di limitazioni ai prodotti che sono strutturati in modo tale da compromettere il ricorso agli strumenti di risoluzione, o con la finalità di eludere la loro applicazione.
  • b) Le autorità dovrebbero valutare se limitare o impedire lo sviluppo o la vendita di prodotti disciplinati dalla legislazione di paesi terzi o di strumenti emessi da entità di una giurisdizione estera, per esempio una filiale o una società veicolo di un paese terzo, se la legge del paese terzo non consente il ricorso ai poteri di risoluzione previsti dalla strategia di risoluzione o non li rende efficacemente esercitabili, o se la vendita di tali prodotti può generare effetti negativi significativi sull’uso o sull’esercizio dei poteri di risoluzione. In siffatte condizioni, le autorità dovrebbero anche prendere in considerazione la limitazione delle vendite a investitori di giurisdizioni estere, in cui la detenzione di prodotti da parte di tali investitori potrebbe dare luogo ad azioni legali nei confronti dell’autorità di risoluzione.
  • c) Le autorità dovrebbero valutare se imporre agli enti di limitare lo sviluppo o la vendita di prodotti se, a causa della complessità dei prodotti stessi, la valutazione degli obblighi dell’ente da parte dell’autorità di risoluzione viene compromessa o la valutazione ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE viene ostacolata in modo significativo.
13. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che impongono modifiche alle …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che impongono modifiche alle strutture giuridiche o operative di un ente in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) L’applicazione di tale misura dovrebbe essere presa in considerazione se l’autorità di risoluzione ritiene la struttura giuridica e operativa dell’ente o del gruppo eccessivamente complessa o eccessivamente interconnessa per poter mantenere la continuità dell’accesso alle funzioni essenziali in un contesto di risoluzione o per essere scorporata nel quadro di una strategia di risoluzione che implica uno scorporo del gruppo, una liquidazione o un trasferimento di alcune attività e passività.
  • b) Se necessario per l’efficace attuazione di una strategia con punto di avvio multiplo (MPE) e per garantire che alcuni sottogruppi o alcune entità siano separabili, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere ai gruppi di organizzare le entità giuridiche secondo blocchi regionali o linee di business centrali, in particolare se le funzioni essenziali sono attribuibili a determinate linee di business, mentre altre linee di business non prevedono funzioni essenziali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla gestione a livello centralizzato delle coperture e dei rischi, alla gestione della negoziazione e della liquidità, e alla gestione delle garanzie, alla gestione della liquidità, o ad altre funzioni chiave di tesoreria e finanza, a meno che tali funzioni possano essere sostituite da operazioni di mercato con soggetti esterni. In conformità con la strategia di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero impedire ampie prassi di copertura e contabilizzazione tra le entità, e garantire che le entità soggette a risoluzione distinta abbiano una gestione della contabilizzazione e dei rischi sufficientemente indipendente. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di mettere in atto efficaci meccanismi di governance, controllo e gestione indipendenti in ogni sottogruppo o entità.
  • c) Qualora, conformemente agli obblighi legislativi o alle decisioni di vigilanza, sia necessaria una separazione strutturale di talune attività, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se separare le attività aggiuntive, se ciò è necessario per garantire la credibilità e la fattibilità del ricorso a strumenti di risoluzione in ciascuna parte del gruppo a seguito della separazione.
  • d) Le autorità di risoluzione dovrebbero assicurare che le filiazioni rilevanti per la continuità delle funzioni essenziali si trovino in giurisdizioni di paesi terzi o dell’UE che non pongono impedimenti alla risoluzione.
  • e) Se la strategia di risoluzione prevede uno scorporo dell’ente o del gruppo o un cambiamento di proprietà tramite vendita o trasferimento, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere all’ente di organizzare le funzioni essenziali e accedere alle infrastrutture o ai servizi condivisi che sono necessari per la prosecuzione delle funzioni essenziali secondo una modalità che faciliti la loro continuità. Se necessario per rendere una strategia di risoluzione credibile e fattibile, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di modificare la loro struttura operativa per ridurre o prevenire la dipendenza delle entità rilevanti e delle linee di business centrali in ogni sottogruppo da infrastrutture chiave, IT, personale o altri servizi essenziali condivisi da diversi sottogruppi. Ciò dovrebbe includere i sistemi informatici gestionali. Dovrebbe essere garantito che vi siano adeguati meccanismi di governance e di controllo e che le risorse finanziarie necessarie siano disponibili in modo che i fornitori di servizi interni ed esterni possano continuare a erogare i propri servizi.
  • f) Se necessario per garantire successivamente alla risoluzione la fornitura di servizi essenziali condivisi, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di trasferire tali servizi presso filiazioni operative distinte. Nell’applicazione di tale misura, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre a tali filiazioni operative
  • - di limitare le loro attività alla fornitura di tali servizi e di applicare limitazioni adeguate in relazione a rischi e attività,
  • - di essere adeguatamente capitalizzate per fronteggiare i loro costi operativi per un periodo di tempo adeguato,
  • - di soddisfare i requisiti applicabili a un’esternalizzazione delle funzioni interessate e
  • - di fornire i propri servizi nell’ambito di accordi sul livello di servizio infragruppo che siano solidi in un contesto di risoluzione.

I termini di detti accordi, gli accordi di governance di tali filiazioni e la loro struttura proprietaria dovrebbero essere idonei a garantire la continuità dei servizi successivamente alla risoluzione.

  • g) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di adottare precauzioni al fine di soddisfare, in una situazione di risoluzione, i requisiti specifici delle infrastrutture dei mercati finanziari ( Financial Market Infrastructure , FMI) cui partecipano, compreso l’accesso ai servizi di compensazione, pagamento e regolamento per tutti i sottogruppi e le entità rilevanti del sottogruppo durante la risoluzione e, se del caso, per un ricevente cui sono state trasferite le funzioni essenziali. Se necessario, le autorità dovrebbero valutare se richiedere agli enti di compiere sforzi ragionevoli per rinegoziare di conseguenza i contratti con le infrastrutture dei mercati finanziari, fatte salve le garanzie per proteggere la sana gestione dei rischi e le operazioni sicure e regolari delle infrastrutture dei mercati finanziari.
  • h) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di evitare dipendenze critiche dell’ente, del gruppo o di ogni sottogruppo sulla fornitura di servizi nell’ambito di contratti fuori dalla giurisdizione degli Stati membri dell’UE che consentono la cessazione in caso di risoluzione delle entità del gruppo. Una dipendenza dovrebbe essere considerata critica quando interessa le funzioni essenziali dell’ente.
  • i) Se una strategia con punto di avvio singolo ( Single Point of Entry , SPE) comprende una liquidazione di linee di business con funzioni non essenziali, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di garantire la separabilità di tali linee di business, all’interno o all’esterno della struttura esistente, compresa la vendibilità di talune operazioni nel caso in cui la strategia di risoluzione ne richieda la vendita. Se necessario per garantire la separabilità, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di modificare la propria struttura da succursali a filiazioni nei paesi terzi, o separare internamente tutte o alcune delle funzioni e linee di business in tali succursali per preparare uno scorporo ( carve-out ) di tali funzioni e agevolarne il trasferimento a un’entità separata.
  • j) Se necessario ai fini dell’efficace attuazione di una strategia con punto di avvio singolo (SPE), il finanziamento delle filiazioni da parte della società all’apice del gruppo dovrebbe essere adeguatamente subordinato, non soggetto a compensazione ( set-off ) e/o prevedere disposizioni adeguate per il trasferimento delle perdite da altre società del gruppo all’entità giuridica alla quale gli strumenti di risoluzione sarebbero applicati, in modo da consentire alle entità operative del gruppo di rimanere economicamente sostenibili. Il finanziamento ( funding ) dovrebbe essere strutturato in modo che il gruppo o la parte dei gruppi che svolge le funzioni essenziali non sia scorporato dopo una svalutazione e una conversione di una parte considerevole degli strumenti soggetti ai poteri di svalutazione e conversione. Se la strategia di risoluzione dipende da una ridistribuzione del capitale e della liquidità all’interno del gruppo, il capitale e la liquidità dovrebbero essere detenuti nelle giurisdizioni ove tale ridistribuzione è consentita conformemente ai limiti regolamentari locali.
  • k) Ove necessario per garantire la separabilità delle funzioni essenziali da altre funzioni, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere la costituzione di una società di partecipazione che non svolge alcuna funzione essenziale nelle circostanze descritte al paragrafo 14, lettera b), di seguito riportato. Le considerazioni di cui al paragrafo 14, lettera c), si applicano di conseguenza.
  • l) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di adottare ragionevoli precauzioni per garantire la disponibilità, il mantenimento o la sostituzione del personale chiave ove ciò sia necessario per attuare la strategia di risoluzione preferita, anche in vista della sostituzione dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione di cui all’articolo 34, paragrafo 1), lettera c), della direttiva 2014/59/UE.
  • m) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di garantire la continuità dei sistemi informatici gestionali. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se esigere che i sistemi informatici dell’ente e la disponibilità dei dati nell’ente garantiscano che le autorità siano in grado di ottenere i dati necessari per attuare la strategia di risoluzione ed effettuare valutazioni sia prima che durante la risoluzione. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di garantire la praticabilità del ricorso ai poteri di svalutazione e conversione in al punto di risoluzione, rendendo fattibili l’individuazione delle passività, la sospensione dei pagamenti e l’attuazione tecnica della svalutazione e della conversione.
  • n) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di ridurre la complessità e le dimensioni del proprio portafoglio di negoziazione ( trading book ), se ciò si rivela necessario per applicare gli strumenti di risoluzione, in particolare lo strumento del bail-in con riferimento ai grandi portafogli di derivati e altri contratti finanziari, a una mancanza di struttura trasparente e accessibile o alla complessità o alla volatilità di misurazione e valutazione dei prodotti e dei portafogli nel trading book e la loro interconnessione interna.
14. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre di …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera h), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di tale misura se valutano che non è fattibile o credibile risolvere la parte nell’UE di una banca regolamentata non nell’UE poiché non esiste una società madre soggetta alla giurisdizione dell’UE. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere la creazione di una società di partecipazione finanziaria intermedia dell’UE se l’emissione di debito a questo livello è necessaria per fornire una quantità adeguata e una corretta distribuzione delle passività che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione, per favorire l’assorbimento delle perdite a livello di filiazioni operative e per garantire la fungibilità delle passività che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione nella parte nell’UE del gruppo.
  • b) Inoltre, tale misura può essere applicata quando la fattibilità o la credibilità richiedono l’applicazione di strumenti di risoluzione a livello di società di partecipazione piuttosto che di entità operative, segnatamente per quanto riguarda le potenziali esclusioni dal potere del bail-in. Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di questa misura unitamente alle limitazioni sulle attività operative della società di partecipazione finanziaria, se le attività operative al livello di questa impediscono sostanzialmente la fattibilità o la credibilità dell’attuazione della strategia risoluzione. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se fissare limitazioni adeguate per evitare che la società di partecipazione finanziaria in questione svolga funzioni o servizi essenziali per altre entità del gruppo dai quali dipendono i servizi essenziali svolti da tali entità. Se necessario, il bilancio della società di partecipazione madre dovrebbe contenere solo le attività e le passività potenzialmente coinvolte nell’assorbimento delle perdite e nella ricapitalizzazione.
  • c) Laddove vi sia una significativa attività di una succursale nell’UE che svolge funzioni essenziali, la cui prosecuzione non è adeguatamente prevista nel piano di risoluzione della rispettiva entità del paese terzo, o da cui risulta un significativo rischio di contagio, che non è adeguatamente riflesso nel piano di risoluzione dell’entità del paese terzo, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere la creazione di una filiazione o di far rientrare questa nell’ambito della società di partecipazione finanziaria secondo la lettera a).
15. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre o a …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre o a una società di cui all’articolo 1, lettere c) e d) di emettere degli strumenti di debito o prestiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, lettera i), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) A seconda della strategia di risoluzione preferita, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre a un ente, al livello adeguato, di emettere una quantità sufficiente di passività che possano contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione, tenendo conto delle potenziali perdite nelle entità coinvolte nella strategia di risoluzione senza passività sufficienti a contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione autonomamente e, se del caso, nelle altre entità appartenenti al medesimo gruppo. Se la strategia di risoluzione si basa sulla fungibilità delle passività che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto dei limiti regolamentari locali e degli accordi di sostegno di gruppo esistenti.
  • b) Per una strategia che prevede un punto di avvio singolo (SPE), le passività che contribuiscono all’assorbimento delle perdite dovrebbero essere sufficienti per assorbire le perdite nell’intero gruppo e, in conformità con la strategia di risoluzione, per garantire l’integrità e la funzionalità delle parti del gruppo in cui vengono svolte funzioni essenziali. In assenza di passività sufficienti che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione a livello di filiazione, e se necessario per attuare una strategia di risoluzione che prevede un punto di avvio di singolo (SPE), le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere alla società madre o alla società di partecipazione di fornire finanziamenti alle filiazioni in forma subordinata per facilitare il trasferimento delle perdite dalla filiazione, evitando così l’avvio della risoluzione per la filiazione. Una compensazione ( set off ) tra i crediti di una filiazione verso la società madre e i crediti della società madre nei confronti della filiazione non dovrebbe essere disponibile.
  • c) Per una strategia che prevede un punto di avvio multiplo (MPE), le passività che contribuiscono all’assorbimento delle perdite dovrebbero essere sufficienti in ogni punto di avvio per assorbire le perdite nelle entità incluse nell’unità di risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE).
16. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone di intraprendere altre …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone di intraprendere altre iniziative per rispettare il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell’autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto applicabile che disciplina tali passività o strumenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 2014/59/UE.

Le autorità risoluzione dovrebbero valutare il rischio che le passività siano escluse dalla possibilità di contribuire all’assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione tenendo conto, e avendo presente la strategia di risoluzione, fra l’altro, i) della scadenza; ii) della classificazione in relazione al grado di subordinazione; iii) delle tipologie di detentori e della trasferibilità; iv) del rischio che le passività possano essere esonerate dall’assorbire perdite nella risoluzione; e v) di altri ostacoli giuridici, come l’assenza di riconoscimento degli strumenti di risoluzione nella legislazione dei paesi terzi o l’esistenza di diritti di compensazione ( set off ), ciascuno secondo la legge della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento.

17. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone che, se un ente è …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone che, se un ente è filiazione di una società di partecipazione mista, tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l’ente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera k), della direttiva 2014/59/UE.

Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere a una società di partecipazione mista di fondare una holding finanziaria distinta, se questo migliora notevolmente la fattibilità e la credibilità, di risolvere le attività bancarie o di investimento separatamente, tenendo conto del rischio di contagio tra i diversi segmenti del settore finanziario e l’economia in generale. Le autorità di risoluzione dovranno valutare i vantaggi per la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione di cui al paragrafo 14.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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