+13. Al fine di salvaguardare la posizione di creditore del DGS , un contratto di garanzia …

13. Al fine di salvaguardare la posizione di creditore del DGS , un contratto di garanzia …

Al fine di salvaguardare la posizione di creditore del DGS , un contratto di garanzia finanziaria dovrebbe includere in maniera esplicita i seguenti termini:

  • a) l’ente creditizio si impegna a sostituire le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia alla loro scadenza, quando non rispondono più ai requisiti di cui alla parte 6 e 7 dei presenti orientamenti o in altri casi specifici convenuti con il DGS , di modo che l’impegno di pagamento sia assicurato in modo permanente da adeguate garanzie;
  • b) nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, l’ente creditizio non è autorizzato a disporre delle attività poste a garanzia (per esempio vendendole (sale) o vincolandole (encumbrance));
  • c) l’ente creditizio è tenuto a integrare le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia, su richiesta del DGS , nel caso in cui il valore dell’attività sottostante
impiegatacome garanzia, successivamente all’applicazione di uno scarto di

valore (haircut) operato conformemente alla parte 7 dei presenti orientamenti, o in considerazione del tasso di cambio applicabile a garanzie in contanti, sia inferiore all’importo dell’impegno di pagamento;

  • d) l’introduzione di almeno i seguenti eventi determinanti l’escussione:
  • (i) mancato pagamento da parte dell’ente creditizio, quando richiesto dal DGS, dell’importo dell’impegno di pagamento entro il termine previsto nel contratto di impegno di pagamento;
  • (ii) mancata sostituzione da parte dell’ente creditizio delle attività a basso rischio fornite al DGS alla loro scadenza, quando non rispondono più ai requisiti di cui alla parte 6 e 7 dei presenti orientamenti o negli altri casi specifici concordati con il DGS;
  • (iii) mancata integrazione da parte dell’ente creditizio della propria garanzia su richiesta del DGS, in caso di violazione del livello di copertura, come stabilito nella parte 7 dei presenti orientamenti;
  • (iv) revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio;
  • (v) se l’ente creditizio è soggetto a provvedimenti di risanamento diversi dalle misure di intervento precoce o di gestione della crisi, o è soggetto a procedure di liquidazione.

Se un ente cessa di essere membro del DGS senza aver riscontrato uno degli eventi determinanti l’escussione di cui sopra, il DGS dovrebbe scegliere l’intervento più idoneo per preservare la disponibilità dei finanziamenti impegnati (committed funding).

A tal fine il DGS può:

(1) escutere l’impegno;

(2) accettare che l’ente, non più un membro del DGS dopo aver risolto la

sua adesione, resti vincolato all’impegno e lo escuta al più tardi alla scadenza, come previsto nel contratto di impegno di pagamento, salvo in caso di rinnovo (roll-over) del contratto di impegno di pagamento; o

(3) accettare che l’impegno sia trasferito a un altro soggetto nel contesto

di una fusione o di un’acquisizione.

Quando un ente creditizio cessa di essere membro di un DGS e aderisce a un altro DGS, il DGS originario dovrebbe assicurare che i mezzi finanziari corrispondenti ai 12 mesi che precedono la scadenza dell’adesione siano ceduti all’altro DGS, escutendo l’impegno e cedendone i proventi al DGS ricevente, ovvero trasferendo il contratto di impegno di pagamento a beneficio del DGS ricevente d’accordo con quest’ultimo e l’ente creditizio.

Se la modifica dell’adesione al DGS è il risultato dell’applicazione di una misura di risoluzione, il DGS dovrebbe consultare l’autorità di risoluzione prima di prendere

la propriadecisione in merito agli impegni di pagamento, tenendo conto degli

obiettivi della risoluzione, compresa la tutela dei depositanti2 ;

  • e) al verificarsi di un evento determinante l’escussione, il DGS dovrebbe realizzare
  • o far proprie le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia, in conformità con i termini del contratto di garanzia finanziaria;
  • f) il DGS dovrebbe liberare e restituire la garanzia delle attività a basso rischio al pagamento in contanti da parte dell’ente creditizio dell’importo degli impegni di pagamento;
  • g) occorrerebbe stabilire quale parte (il DGS o l’ente a esso aderente) abbia diritto ai proventi (interessi, dividendi ecc.) delle attività a basso rischio fornite in garanzia.

2 Articolo 31 della direttiva 2014/59/UE (GU L 173/190 del 12.6.2014).

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/