+15. Nella supervisione dell’applicazione dei principi sopra enunciati e l’applicazione dei limiti …
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15. Nella supervisione dell’applicazione dei principi sopra enunciati e l’applicazione dei limiti …
Nella supervisione dell’applicazione dei principi sopra enunciati e l’applicazione dei limiti fissati in conformità all’approccio principale di cui alla sezione 5, l’organo di gestione dell’ente dovrebbe, con una frequenza periodica prestabilita: - a. riesaminare e approvare la propensione al rischio dell’ente per le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra e i limiti individuali e aggregati stabiliti in linea con la sezione 5;
- b. riesaminare e approvare il processo di gestione del rischio inteso a gestire le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra, compresa l’analisi dei rischi derivanti da tali esposizioni, le tecniche di mitigazione dei rischi e l’impatto potenziale sull’ente in scenari di stress;
- c. analizzare le esposizioni dell’ente verso soggetti del sistema bancario ombra (su base singola e aggregata) in percentuale del totale delle esposizioni e delle perdite attese e incorse;
- d. assicurare che la fissazione dei limiti oggetto dei presenti orientamenti, ivi comprese eventuali modifiche, sia documentata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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