+15. Nella supervisione dell’applicazione dei principi sopra enunciati e l’applicazione dei limiti …

15. Nella supervisione dell’applicazione dei principi sopra enunciati e l’applicazione dei limiti …

Nella supervisione dell’applicazione dei principi sopra enunciati e l’applicazione dei limiti fissati in conformità all’approccio principale di cui alla sezione 5, l’organo di gestione dell’ente dovrebbe, con una frequenza periodica prestabilita:

  • a. riesaminare e approvare la propensione al rischio dell’ente per le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra e i limiti individuali e aggregati stabiliti in linea con la sezione 5;
  • b. riesaminare e approvare il processo di gestione del rischio inteso a gestire le esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra, compresa l’analisi dei rischi derivanti da tali esposizioni, le tecniche di mitigazione dei rischi e l’impatto potenziale sull’ente in scenari di stress;
  • c. analizzare le esposizioni dell’ente verso soggetti del sistema bancario ombra (su base singola e aggregata) in percentuale del totale delle esposizioni e delle perdite attese e incorse;
  • d. assicurare che la fissazione dei limiti oggetto dei presenti orientamenti, ivi comprese eventuali modifiche, sia documentata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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