+21. L’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare all’SGD dello Stato membro ospitante e …

21. L’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare all’SGD dello Stato membro ospitante e …

L’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare all’SGD dello Stato membro ospitante e all’autorità designata dello Stato membro ospitante in cui l’SGD non è l’autorità designata, il verificarsi di una situazione di indisponibilità dei depositi, quale definita nell’articolo 2, paragrafi da 1 a 8, della direttiva 2014/49/UE. La notifica dovrebbe inoltre comprendere le informazioni generali sugli enti creditizi in cui si è verificata l’indisponibilità di depositi, compresa una stima dell’estensione del rimborso previsto, l’importo dei depositi coperti e il numero di depositanti aventi diritto nella succursale, la valuta del rimborso e tutte le altre informazioni generali che l’SGD dello Stato membro di origine consideri utili per l’SGD dello Stato membro ospitante ai fini della preparazione del rimborso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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