+33. L’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe fornire all’SGD dello Stato membro ospitante i …

33. L’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe fornire all’SGD dello Stato membro ospitante i …

L’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe fornire all’SGD dello Stato membro ospitante i fondi necessari entro e non oltre il giorno in cui l’importo rimborsabile dovrebbe essere reso disponibile ai depositanti nazionali, dopo aver determinato l’indisponibilità dei depositi nell’ente creditizio, compresi i casi in cui la scadenza entro la quale l’SGD dello Stato membro di origine deve rendere disponibile l’importo rimborsabile sia superiore a sette giorni lavorativi, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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