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40. Ulteriori accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali dovrebbero inoltre specificare gli …

Ulteriori accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali dovrebbero inoltre specificare gli aspetti seguenti:

  • f. la scadenza dell’SGD dello Stato membro di origine, qualora pertinente, per l'accettazione delle richieste di rimborso da parte di depositanti, che l’SGD dello Stato membro ospitante dovrà comunicare ai depositanti interessati;
  • g. le informazioni sul livello di copertura e sulla scadenza per il rimborso di saldi temporaneamente elevati all’SGD dello Stato membro di origine.
  • f. Valute utilizzate

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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