+40. Ulteriori accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali dovrebbero inoltre specificare gli …
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40. Ulteriori accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali dovrebbero inoltre specificare gli …
Ulteriori accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali dovrebbero inoltre specificare gli aspetti seguenti: - f. la scadenza dell’SGD dello Stato membro di origine, qualora pertinente, per l'accettazione delle richieste di rimborso da parte di depositanti, che l’SGD dello Stato membro ospitante dovrà comunicare ai depositanti interessati;
- g. le informazioni sul livello di copertura e sulla scadenza per il rimborso di saldi temporaneamente elevati all’SGD dello Stato membro di origine.
- f. Valute utilizzate
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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