+12. Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le …
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12. Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le …
Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero stabilire le procedure operative e notificare agli enti soggetti alla trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP quanto segue: - a. le date in cui le informazioni dovrebbero essere fornite da parte degli enti alle autorità competenti (date di invio). Al momento di prima fissazione delle date di invio
- o alla modifica delle stesse, le autorità competenti dovrebbero concedere un tempo sufficiente per preparare la trasmissione delle informazioni;
- b. la data di riferimento, e l’indicazione eventuale dell’utilizzo di date di riferimento differenti per singole informazioni;
- c. la frequenza con cui le informazioni dovrebbero essere fornite;
- d. i mezzi tecnici e il formato per la trasmissione delle informazioni, e in particolare se le informazioni dovrebbero essere fornite come unico documento (relazione) o in qualsiasi altra forma (ovvero documenti molteplici), o se gli enti possano trasmettere documenti interni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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