+12. Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le …

12. Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le …

Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero stabilire le procedure operative e notificare agli enti soggetti alla trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP quanto segue:

  • a. le date in cui le informazioni dovrebbero essere fornite da parte degli enti alle autorità competenti (date di invio). Al momento di prima fissazione delle date di invio
  • o alla modifica delle stesse, le autorità competenti dovrebbero concedere un tempo sufficiente per preparare la trasmissione delle informazioni;
  • b. la data di riferimento, e l’indicazione eventuale dell’utilizzo di date di riferimento differenti per singole informazioni;
  • c. la frequenza con cui le informazioni dovrebbero essere fornite;
  • d. i mezzi tecnici e il formato per la trasmissione delle informazioni, e in particolare se le informazioni dovrebbero essere fornite come unico documento (relazione) o in qualsiasi altra forma (ovvero documenti molteplici), o se gli enti possano trasmettere documenti interni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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