+9. Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto …
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9. Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto …
Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto delle caratteristiche contrattuali degli strumenti emessi dall’entità soggetta all’applicazione del bail-in o del potere di conversione quando raggiunge il punto di insostenibilità economica (PONV) che sono classificati come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in base al quadro definito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE nel determinare l’ordine della svalutazione o della conversione. In alcuni casi, tale quadro riconosce gli strumenti come strumenti di capitale ma, a causa di specifiche caratteristiche contrattuali, questi vengono totalmente o parzialmente esclusi dal calcolo dei “fondi propri”. Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che il trattamento degli strumenti nella stessa categoria relativa alla sequenza di svalutazione e conversione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, o all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sia conforme alla gerarchia dei creditori nella procedura ordinaria di insolvenza.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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