+10. Orientamento 1: quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e …
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10. Orientamento 1: quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e …
Orientamento 1: quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e conversione quando l’ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica (PONV), l’autorità di risoluzione dovrebbe riservare il medesimo trattamento agli strumenti di capitale appartenenti alla stessa categoria relativa alla sequenza stabilita dall’articolo 48 o dall’articolo 60 della direttiva BRRD e che, sulla base della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango, indipendentemente dalle rispettive altre caratteristiche o disposizioni contrattuali non attivate che disciplinano la svalutazione e la conversione. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione. Se un evento attivatore ( trigger ) contrattuale suscettibile di dare luogo alla svalutazione o alla conversione di uno strumento dovesse verificarsi precedentemente o simultaneamente all’applicazione di uno dei poteri, l’analisi della gerarchia dei creditori dovrebbe riflettere gli effetti di tale svalutazione o conversione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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