+11. Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione …
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11. Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione …
Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione, l’autorità di risoluzione dovrebbe applicare lo stesso trattamento a tutti gli strumenti ammissibili come fondi propri, conformemente alla parte 2 o alla parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che siano totalmente o parzialmente esclusi dal conteggio dei fondi propri di un ente. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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