+11. Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione …

11. Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione …

Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione, l’autorità di risoluzione dovrebbe applicare lo stesso trattamento a tutti gli strumenti ammissibili come fondi propri, conformemente alla parte 2 o alla parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che siano totalmente o parzialmente esclusi dal conteggio dei fondi propri di un ente. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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