+16. Secondo l’orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l’autorità …
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16. Secondo l’orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l’autorità …
Secondo l’orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l’autorità di risoluzione dovrebbe riservare il medesimo trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 che, sulla base della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango, ai fini della svalutazione e della conversione (salvo diversa indicazione della direttiva 2014/59/UE), senza che siano prese in considerazione altre differenze tra la capacità di assorbimento delle perdite di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 derivanti dalle rispettive clausole contrattuali. Pertanto, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o del potere di svalutazione o conversione nel momento in cui l’ente non è redditizio, l’autorità di risoluzione dovrebbe riservare lo stesso trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli strumenti aggiuntivi di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering .
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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