+91. Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei …

91. Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei …

Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, come indicato nelle definizioni e nel principio 6 dei presenti orientamenti, gli enti creditizi dovrebbero considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili che influenzino il rischio di credito, in particolare informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici. Gli enti creditizi dovrebbero applicare la propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare informazioni qualitative e quantitative che possano influenzare la valutazione del rischio di credito da parte dell’ente creditizio. L’IFRS 9 stabilisce che un’entità non è tenuta a effettuare una ricerca esaustiva di informazioni al momento del calcolo dell’importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi. Tuttavia, gli enti creditizi dovrebbero incorporare attivamente informazioni che potrebbero influenzare la stima delle perdite attese su crediti e non dovrebbero escludere o ignorare informazioni pertinenti ragionevolmente disponibili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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