+4.3 Orientamenti specifici per gli enti creditizi che applicano l’IFRS 9
---+86. Ai sensi del paragrafo 5.5.5. dell’IFRS 9, “se alla data di riferimento del bilancio il rischio …
---+87. Gli enti creditizi dovrebbero adottare un metodo attivo per valutare e calcolare le perdite …
---+88. L’IFRS 9 definisce un importo pari a perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi come “la …
---+89. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.37, non definisce il default, ma richiede agli enti creditizi di …
---+90. A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto …
---+91. Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei …
---+92. Qualora un ente creditizio generi esposizioni con rischio di credito elevato (che, ai fini del …
---+93. Anche laddove un aumento del rischio di credito non sia considerato significativo, un ente …
---+94. In caso di valutazione collettiva, le esposizioni che fanno parte di tale gruppo dovrebbero …
---+95. Le esposizioni creditizie non dovrebbero essere raggruppate in modo tale da impedire la …
---+96. L’IFRS 9, paragrafo 5.5.4, sancisce che “l’obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione …
---+97. Il motivo per cui si adotta tale metodo risiede nel fatto che il merito creditizio della …
---+98. Per valutare se un’esposizione abbia subito un significativo aumento del rischio di credito e …
---+99. I processi predisposti dagli enti creditizi dovrebbero consentire loro di determinare in modo …
---+100. Come indicato nel paragrafo B5.5.17 dell’IFRS 9 rispetto alla valutazione degli aumenti …
---+101. Per rilevare i fondi di accantonamento tempestivamente e in conformità dei requisiti di cui …
---+102. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.2, dichiara che le perdite attese lungo tutta la vita del credito …
---+103. Pertanto, al fine di conseguire in modo efficace la finalità di cui all’IFRS 9, gli enti …
---+104. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare analisi di questo tipo non solo nel contesto di …
---+105. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di una politica chiara che includa criteri precisi per …
---+106. Durante l’elaborazione del proprio metodo per determinare un aumento significativo del rischio …
---+107. Per valutare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero in …
---+108. Nel valutare se vi sia stato un significativo aumento del rischio di credito per …
---+109. L’identificazione precisa delle determinanti del rischio di credito e la dimostrazione …
---+110. Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di “classi” risultanti da un …
---+111. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che, in alcune circostanze, un cambiamento …
---+112. Gli enti creditizi dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che, in alcune circostanze …
---+113. Gli enti creditizi dovrebbero considerare attentamente e soppesare le decisioni discrezionali …
---+114. Laddove un ente creditizio ritenga che vi sia stato un aumento significativo del rischio di …
---+115. Laddove un ente creditizio valuti la presenza di aumenti significativi del rischio di credito …
---+116. In linea con il paragrafo B5.5.1 dell’IFRS 9 sulla valutazione degli aumenti significativi del …
---+117. In conformità del paragrafo B5.5.6 dell’IFRS 9 e del paragrafo IE39 della guida applicativa …
---+118. Il termine “significativo” non dovrebbe essere equiparato alla rilevanza statistica, ovvero il …
---+119. Inoltre, il termine “significativo” non dovrebbe essere inteso in termini di impatto sugli …
---+120. Conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la valutazione di aumenti significativi del rischio …
---+121. Gli enti creditizi dovrebbero riesaminare rigorosamente la qualità del loro metodo per …
---+122. Gli enti creditizi dovrebbero prestare attenzione all’insorgere di eventuali distorsioni che …
---+123. I paragrafi 5.5.12 e B5.5.25-B5.5.27 dell’IFRS 9 stabiliscono i requisiti per la valutazione …
---+124. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le modifiche o le rinegoziazioni non nascondano …
---+125. Nel determinare se sussista un aumento significativo del rischio di credito per un’esposizione …
---+126. Le esposizioni creditizie trasferite al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la …
---+127. L’IFRS 9 prevede una serie di espedienti pratici volti ad alleviare l’onere di implementazione …
---+128. I paragrafi che seguono trattano i seguenti espedienti pratici: l’insieme di informazioni che …
---+129. Gli enti creditizi dovrebbero fare un ricorso limitato agli espedienti pratici in quanto …
---+130. Qualora un ente creditizio faccia ricorso a tali espedienti pratici, esso dovrebbe produrre …
---+131. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione …
---+132. Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito …
---+133. In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero sempre rilevare le variazioni delle perdite …
---+134. Per spiegare il significato di basso rischio di credito nel paragrafo B5.5.22 dell’IFRS 9, il …
---+135. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure di valutazione e gestione del rischio di …
---+136. Qualsiasi affermazione secondo cui la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni …
---+137. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni prospettiche …
---+138. Nei pochi casi in cui le informazioni relative allo scaduto siano il miglior criterio …
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4.3 Orientamenti specifici per gli enti creditizi che applicano l’IFRS 9
Questa sezione fornisce orientamenti sugli aspetti relativi ai requisiti per le perdite attese su crediti di cui alle sezioni sulle svalutazioni dell’IFRS 9 – (i) il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese sui crediti nei 12 mesi successivi; (ii) la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito e (iii) l’utilizzo di espedienti pratici – non comuni ad altri quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti e che dovrebbero essere considerate unitamente alle altre sezioni dei presenti orientamenti. 4.3.1 Fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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86. Ai sensi del paragrafo 5.5.5. dell’IFRS 9, “se alla data di riferimento del bilancio il rischio …
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Ai sensi del paragrafo 5.5.5. dell’IFRS 9, “se alla data di riferimento del bilancio il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi”. Gli enti creditizi dovrebbero calcolare le perdite attese su crediti per tutte le esposizioni creditizie e un fondo pari a zero dovrebbe essere raro poiché le stime relative alle perdite attese su crediti rappresentano un importo ponderato in termini di probabilità che dovrebbe sempre riflettere la possibilità che si verifichi una perdita di crediti (si vedano i paragrafi 5.5.17 e 5.5.18 dell’IFRS 9). Tuttavia, un fondo pari a zero potrebbe verificarsi, ad esempio, per finanziamenti integralmente assistiti da garanzie reali (anche se gli enti creditizi dovrebbero essere prudenti nell’elaborazione delle stime di valore delle garanzie reali, in quanto la valutazione delle garanzie reali alla data iniziale potrebbe cambiare nel corso di vita del finanziamento).
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87. Gli enti creditizi dovrebbero adottare un metodo attivo per valutare e calcolare le perdite …
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Gli enti creditizi dovrebbero adottare un metodo attivo per valutare e calcolare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi che consenta di individuare tempestivamente i cambiamenti nel rischio di credito e permetta di conseguenza la tempestiva rilevazione di tali cambiamenti nelle perdite attese su crediti. In conformità del principio 6, le stime relative a importo e tempistica delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi dovrebbero rispecchiare l’esperienza valutativa dell’alta dirigenza in materia di credito e rappresentare una stima oggettiva, ponderata in termini di probabilità, delle perdite attese sui crediti, considerando una gamma di risultati possibili.
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88. L’IFRS 9 definisce un importo pari a perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi come “la …
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L’IFRS 9 definisce un importo pari a perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi come “la quota di perdite attese lungo tutta la vita del credito che rappresenta le perdite attese su crediti risultanti da inadempimenti su uno strumento finanziario che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”14 . A tal fine, gli enti creditizi dovrebbero notare che un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi non indica unicamente le perdite attese nei successivi 12 mesi; piuttosto, ai sensi dell’IFRS 9, paragrafo B5.5.43, indica i mancati incassi lungo tutta la vita dell’esposizione o del gruppo di esposizioni creditizie originati da perdite che potrebbero verificarsi nei 12 mesi successivi. Gli enti creditizi dovrebbero inoltre notare che, in conformità dell’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, per valutare se uno strumento finanziario debba passare a un calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, è necessario considerare la variazione del rischio di default che si verifica durante la vita prevista dello strumento finanziario. In alcune circostanze, per la valutazione in oggetto, l’IFRS 9 consente l’utilizzo di variazioni del rischio di default nei 12 mesi successivi; tuttavia, ciò può non essere sempre opportuno e dovrebbe essere posta particolare attenzione sugli esempi di cui all’IFRS 9, paragrafo B5.5.14.
14 Si veda IFRS 9, Appendice A, Definizione dei termini.
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89. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.37, non definisce il default, ma richiede agli enti creditizi di …
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L’IFRS 9, paragrafo B5.5.37, non definisce il default, ma richiede agli enti creditizi di applicare una definizione di default coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito interno. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.37, include inoltre la presunzione relativa che il default si verifichi se l’attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni. Nell’adottare una definizione di default ai fini contabili, gli enti creditizi dovrebbero ispirarsi alla definizione adottata ai fini normativi nell’articolo 178 del regolamento (UE) 575/201315 , che comprende quanto segue: - a. un criterio qualitativo secondo il quale “l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni” (casi di “inadempienza probabile”); e
- b. un indicatore oggettivo per il quale “il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni”, equivalente alla presunzione relativa di cui all’IFRS 9, paragrafo B5.5.37.
15 L’ABE ha pubblicato gli Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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90. A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto …
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A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verifichino uno o entrambi i criteri di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero identificare il default, in conformità del criterio dell’“inadempienza probabile” del debitore, prima che l’esposizione diventi morosa una volta scaduta da 90 giorni. In linea con il metodo applicato a fini normativi, gli elementi da considerare come indicativi dell’inadempienza probabile, ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) 575/2013, dovrebbero essere applicati in modo da assicurare una tempestiva identificazione di un’“inadempienza probabile” che contribuisca a eventuali mancati incassi. Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 4, lettera b), sebbene per finalità normative nel caso di obblighi relativi a esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico, le autorità competenti possano sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per diversi prodotti, in quanto considerato adeguato per le condizioni locali (cfr. articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 575/2013), tale possibilità non dovrebbe essere interpretata come un’esenzione dall’applicazione della presunzione relativa di 90 giorni di cui all’IFRS 9, paragrafo B5. 5.37, per tali esposizioni.
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91. Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei …
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Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, come indicato nelle definizioni e nel principio 6 dei presenti orientamenti, gli enti creditizi dovrebbero considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili che influenzino il rischio di credito, in particolare informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici. Gli enti creditizi dovrebbero applicare la propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare informazioni qualitative e quantitative che possano influenzare la valutazione del rischio di credito da parte dell’ente creditizio. L’IFRS 9 stabilisce che un’entità non è tenuta a effettuare una ricerca esaustiva di informazioni al momento del calcolo dell’importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi. Tuttavia, gli enti creditizi dovrebbero incorporare attivamente informazioni che potrebbero influenzare la stima delle perdite attese su crediti e non dovrebbero escludere o ignorare informazioni pertinenti ragionevolmente disponibili.
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92. Qualora un ente creditizio generi esposizioni con rischio di credito elevato (che, ai fini del …
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Qualora un ente creditizio generi esposizioni con rischio di credito elevato (che, ai fini del presente paragrafo, non dovrebbero essere intese come l’opposto di esposizioni a “basso rischio di credito”, come descritto dall’IFRS 9, paragrafo 5.5.10) e i relativi fondi di accantonamento siano inizialmente calcolati su perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, l’ente creditizio dovrebbe monitorare attentamente tali esposizioni per controllare eventuali aumenti significativi del rischio di credito e assicurare un cambiamento tempestivo nel calcolo delle perdite attese su crediti delle esposizioni lungo tutta la vita del credito, in modo da tenere conto del fatto che le esposizioni ad alto rischio possono essere soggette a una maggiore volatilità e a un aumento più rapido del rischio di credito.
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93. Anche laddove un aumento del rischio di credito non sia considerato significativo, un ente …
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Anche laddove un aumento del rischio di credito non sia considerato significativo, un ente creditizio dovrebbe rivedere la propria stima delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi per tenere conto debitamente delle variazioni del rischio di credito avvenute. Tali rettifiche dovrebbero essere effettuate ben prima che le esposizioni, individualmente o collettivamente, passino al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito e tenendo conto di qualsiasi migrazione del rischio di credito che abbia avuto luogo.
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94. In caso di valutazione collettiva, le esposizioni che fanno parte di tale gruppo dovrebbero …
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In caso di valutazione collettiva, le esposizioni che fanno parte di tale gruppo dovrebbero rispettare i requisiti stabiliti nel principio 3 dei presenti orientamenti. In particolare, laddove l’ente creditizio disponga di informazioni che indichino che è necessaria una segmentazione ulteriore o diversa all’interno di un gruppo di esposizioni creditizie, il gruppo dovrebbe essere suddiviso in sottogruppi e il calcolo dell’importo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi dovrebbe essere aggiornato separatamente per ciascun sottogruppo o, in caso di circostanze transitorie, dovrebbe essere applicata una rettifica temporanea (cfr. principio 3 dei presenti orientamenti e i relativi requisiti specifici sull’utilizzo delle rettifiche temporanee). Laddove si rendano disponibili informazioni secondo le quali un particolare sottogruppo ha subito un aumento significativo del rischio di credito, allora dovrebbero essere rilevate le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per il suddetto sottogruppo.
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95. Le esposizioni creditizie non dovrebbero essere raggruppate in modo tale da impedire la …
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Le esposizioni creditizie non dovrebbero essere raggruppate in modo tale da impedire la tempestiva individuazione degli aumenti significativi del rischio di credito (si vedano inoltre i principi 3 e 4 dei presenti orientamenti per ulteriori requisiti in materia di raggruppamento e valutazioni collettive delle perdite attese su crediti). 4.3.2 Valutazione di aumenti significativi del rischio di credito
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96. L’IFRS 9, paragrafo 5.5.4, sancisce che “l’obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione …
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L’IFRS 9, paragrafo 5.5.4, sancisce che “l’obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione di valore è rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale – siano essi valutati su base individuale o collettiva – considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese quelle indicative degli sviluppi attesi”.
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97. Il motivo per cui si adotta tale metodo risiede nel fatto che il merito creditizio della …
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Il motivo per cui si adotta tale metodo risiede nel fatto che il merito creditizio della controparte, e pertanto le perdite attese su crediti indicate al momento della rilevazione iniziale, sono presi in considerazione al momento della determinazione del prezzo. Pertanto, ne consegue che un aumento del rischio di credito rispetto a quello inizialmente rilevato non possa essere completamente compensato dal tasso di interesse applicato e, di conseguenza, gli enti creditizi dovrebbero valutare attentamente se si sia verificato un significativo aumento del rischio di credito16 . In caso affermativo, l’esposizione creditizia dovrebbe essere soggetta a un calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito.
16 L’IFRS 9 richiede che gli enti considerino una vasta gamma di fattori nella valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito e la determinazione del prezzo può essere uno di tali fattori.
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98. Per valutare se un’esposizione abbia subito un significativo aumento del rischio di credito e …
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Per valutare se un’esposizione abbia subito un significativo aumento del rischio di credito e per il calcolo richiesto delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e lungo tutta la vita del credito, gli enti creditizi dovrebbero disporre di organizzazione, sistemi e controlli validi, in conformità dei principi di cui ai presenti orientamenti. A meno che non siano già esistenti, gli enti creditizi dovrebbero attuare sistemi in grado di gestire e valutare sistematicamente le grandi quantità di informazioni necessarie per valutare se le specifiche esposizioni creditizie o i gruppi di esposizioni creditizie presentino un significativo aumento del rischio di credito e per calcolare le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, se del caso. Le imprese madri e le filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE dovrebbero assicurarsi che tale metodo sia coerente in tutto il gruppo. Ciò dovrebbe includere, in particolare, la messa in atto di processi volti a garantire che le previsioni di condizioni economiche in diverse giurisdizioni e settori economici siano riesaminate e approvate dall’alta dirigenza dell’ente creditizio e che processo, controlli e ipotesi economiche relativi all’elaborazione delle previsioni e alla connessione degli stessi alle aspettative di perdita di crediti siano coerenti all’interno di tutto il gruppo. La necessità di coerenza non dovrebbe essere intesa come obbligo di applicare una pratica identica all’interno del gruppo. Al contrario, in un quadro coerente, potrebbero esserci differenze in ogni giurisdizione e prodotto, a seconda della disponibilità dei dati. Tali differenze dovrebbero essere ben documentate e giustificate.
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99. I processi predisposti dagli enti creditizi dovrebbero consentire loro di determinare in modo …
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I processi predisposti dagli enti creditizi dovrebbero consentire loro di determinare in modo tempestivo e olistico se si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito a seguito della rilevazione iniziale di un’esposizione creditizia in modo che un’esposizione individuale o un gruppo di esposizioni con caratteristiche di rischio di credito simili passino al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito non appena il rischio di credito aumenti in modo significativo, in conformità delle disposizioni di contabilizzazione della riduzione del valore di cui all’IFRS 9.
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100. Come indicato nel paragrafo B5.5.17 dell’IFRS 9 rispetto alla valutazione degli aumenti …
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Come indicato nel paragrafo B5.5.17 dell’IFRS 9 rispetto alla valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, le informazioni che dovranno essere prese in considerazione per determinare tale aumento sono molte. In termini generali, tra queste vi saranno informazioni relative alle condizioni macroeconomiche, al settore economico e alla regione geografica, rilevanti per un determinato prenditore o gruppo di prenditori con caratteristiche di rischio di credito comuni, oltre a caratteristiche strategiche, operative e di altro tipo specifiche del prenditore. Una caratteristica fondamentale è la tassativa considerazione di tutte le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili disponibili, senza costi e sforzi indebiti (cfr. paragrafo 131 dei presenti orientamenti relativo alle informazioni da utilizzare), oltre a informazioni relative a condizioni attuali e dati storici.
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101. Per rilevare i fondi di accantonamento tempestivamente e in conformità dei requisiti di cui …
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Per rilevare i fondi di accantonamento tempestivamente e in conformità dei requisiti di cui all’IFRS 9, gli enti creditizi dovrebbero: - a. raccogliere dati e previsioni prospettiche relativi alle determinanti chiave del rischio di credito in esposizioni creditizie e portafogli; e
- b. essere in grado di quantificare il rischio di credito per ciascuna delle relative esposizioni creditizie o portafogli sulla base di tali dati e proiezioni.
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102. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.2, dichiara che le perdite attese lungo tutta la vita del credito …
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L’IFRS 9, paragrafo B5.5.2, dichiara che le perdite attese lungo tutta la vita del credito dovrebbero essere generalmente rilevate prima che uno strumento finanziario sia scaduto e che “in genere, il rischio di credito aumenta in modo significativo prima che uno strumento finanziario sia scaduto o prima che intervengano altri fattori osservabili a posteriori connessi al singolo mutuatario (ad esempio, una modifica o una ristrutturazione)”. Pertanto, le analisi degli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che le determinanti delle perdite su crediti molto spesso iniziano a deteriorarsi molto tempo (mesi o, in alcuni casi, anni) prima che intervengano prove oggettive di morosità delle esposizioni creditizie interessate. Gli enti creditizi dovrebbero essere consapevoli del fatto che i dati relativi alla morosità sono generalmente retrospettivi e raramente saranno, di per sé, adeguati per l’attuazione di un metodo di calcolo delle perdite attese su crediti. Ad esempio, nell’ambito dei portafogli al dettaglio, sviluppi negativi relativi ai fattori macroeconomici e agli attributi del prenditore, in generale, porteranno a un aumento del livello di rischio di credito molto tempo prima che questo si manifesti in informazioni a posteriori, come la morosità.
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103. Pertanto, al fine di conseguire in modo efficace la finalità di cui all’IFRS 9, gli enti …
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Pertanto, al fine di conseguire in modo efficace la finalità di cui all’IFRS 9, gli enti creditizi dovrebbero inoltre considerare le connessioni tra fattori macroeconomici e attributi del prenditore a livello del rischio di credito in un portafoglio sulla base di informazioni ragionevoli e dimostrabili. A tal fine, gli enti creditizi dovrebbero iniziare con un’analisi dettagliata dei modelli storici e delle tendenze attuali che consentirebbero di individuare le principali determinanti del rischio di credito. L’esperienza valutativa in materia di credito dovrebbe agevolare l’adozione di condizioni attuali e previste che potrebbero influenzare tali determinanti di rischio, i mancati incassi previsti e pertanto le aspettative di perdita.
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104. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare analisi di questo tipo non solo nel contesto di …
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Gli enti creditizi dovrebbero effettuare analisi di questo tipo non solo nel contesto di portafogli per piccoli crediti individuali, quali le esposizioni delle carte di credito, ma anche per grandi esposizioni creditizie gestite individualmente. Ad esempio, per un grande prestito immobiliare commerciale, gli enti creditizi dovrebbero tener conto della notevole sensibilità del mercato delle proprietà commerciali in molte giurisdizioni rispetto al contesto macroeconomico generale e prendere in considerazione l’utilizzo di informazioni quali i tassi di interesse o i tassi di posti vacanti per determinare se si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito.
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105. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di una politica chiara che includa criteri precisi per …
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Gli enti creditizi dovrebbero disporre di una politica chiara che includa criteri precisi per definire ciò che costituisce un aumento “significativo” del rischio di credito per diversi tipi di esposizioni creditizie. Tali criteri, e le motivazioni per cui tali metodi e definizioni sono ritenuti opportuni dovrebbero essere indicati in conformità dell’IFRS 7 Strumenti finanziari : informazioni integrative , paragrafo 35F. L’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, stabilisce che, per la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito, “l’entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa dello strumento finanziario anziché la variazione dell’importo delle perdite attese su crediti”. A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare tale valutazione in termini di rischio di default e non di perdite attese su crediti (vale a dire, prima di considerare gli effetti delle mitiganti del rischio di credito, quali garanzie reali o personali).
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106. Durante l’elaborazione del proprio metodo per determinare un aumento significativo del rischio …
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Durante l’elaborazione del proprio metodo per determinare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero considerare ciascuna delle 16 classi di indicatori di cui all’IFRS 9 (nella misura in cui sono rilevanti per lo strumento finanziario oggetto di valutazione), come indicato ai paragrafi B5.5.17, lettere da a) a p), e, inoltre, gli enti creditizi dovrebbero considerare se vi siano ulteriori informazioni che dovrebbero essere prese in considerazione. Tali indicatori (di cui all’IFRS 9 e ai presenti orientamenti) non dovrebbero essere considerati come una “checklist” (lista di controllo). Alcuni possono essere più rilevanti di altri per valutare se un particolare tipo di esposizione creditizia sia soggetta a un significativo aumento del rischio di credito. Allo stesso tempo, gli enti creditizi dovrebbero prestare particolare attenzione per evitare il rischio di un aumento significativo del rischio di credito non rilevato tempestivamente, nel caso in cui sia effettivamente presente. In particolare, gli enti creditizi non dovrebbero limitare l’aumento significativo del rischio di credito a situazioni in cui sia già previsto che lo strumento finanziario diventi deteriorato (ovvero lo stadio tre nell’ambito delle disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all’IFRS 9). Allo stesso tempo, i debitori possono presentare un aumento significativo del rischio di credito senza prove chiare che le relative esposizioni creditizie potrebbero diventare deteriorate. Il fatto che il rischio di credito sia aumentato significativamente non significa necessariamente che il default sia probabile, ma solo che è più probabile rispetto al momento della rilevazione iniziale. Questo punto è sottolineato dalla simmetria del modello IFRS 9: è possibile che le esposizioni creditizie passino al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, ma che successivamente tornino al calcolo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi laddove il limite per determinare un aumento significativo del rischio di credito non sia più raggiunto.
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107. Per valutare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero in …
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Per valutare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero in particolare considerare il seguente elenco non esaustivo di indicatori: - a. decisione da parte dell’alta dirigenza dell’ente creditizio per cui, laddove, alla data di riferimento del bilancio, un’esposizione creditizia fosse stata originata da poco, l’elemento del prezzo dell’esposizione creditizia che rispecchia il rischio di credito dell’esposizione sarebbe significativamente superiore rispetto a quando il prestito è stato inizialmente originato, a causa di un aumento del rischio di credito dello specifico prenditore o della classe di prenditori rispetto all’inizio;
- b. decisione da parte dell’alta dirigenza dell’ente creditizio di rafforzare i requisiti di garanzie reali e/o covenant per nuove esposizioni creditizie simili alle esposizioni creditizie già originate, a causa delle variazioni del rischio di credito di tali esposizioni dopo la rilevazione iniziale;
- c. declassamento di un prenditore da parte di un’agenzia di rating del credito riconosciuta, o mediante il sistema di rating del credito interno dell’ente creditizio;
- d. per esposizioni creditizie performing soggette a singole attività di monitoraggio e revisione, una valutazione/indicatore di qualità del credito più debole rispetto al momento della rilevazione iniziale;
- e. deterioramento delle determinanti pertinenti del rischio di credito (ad esempio, flussi di cassa futuri) per un singolo debitore (o pool di debitori); e
- f. aspettativa di variazioni dovute a difficoltà finanziarie, incluse quelle qualificate come “tolleranza” in conformità del regolamento (UE) 2015/227.
Nonostante l’attuazione dell’IFRS 9 debba riflettere le pratiche di gestione del rischio di credito, ove possibile, in alcuni casi ciò potrebbe non essere appropriato. Se, ad esempio, un ente creditizio gestisce la maggior parte delle esposizioni creditizie allo stesso modo, a prescindere dal rischio di credito, ad eccezione unicamente di crediti particolarmente forti o deboli, è poco probabile che il modo in cui un’esposizione creditizia è gestita costituisca un buon indicatore del fatto che si sia verificato o meno un aumento significativo del rischio di credito.
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108. Nel valutare se vi sia stato un significativo aumento del rischio di credito per …
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Nel valutare se vi sia stato un significativo aumento del rischio di credito per un’esposizione creditizia, gli enti creditizi dovrebbero inoltre tener conto dei seguenti fattori legati all’ambiente in cui un ente creditizio o il prenditore operano: - a. deterioramento delle prospettive macroeconomiche rilevanti per un determinato prenditore
- o gruppo di prenditori. Le valutazioni macroeconomiche dovrebbero essere sufficientemente ampie da includere fattori rilevanti per famiglie, imprese, soggetti sovrani e altri tipi di prenditori. Inoltre, dovrebbero trattare tutte le differenze regionali rilevanti in termini di prestazioni economiche all’interno di una giurisdizione17 ; e
- b. deterioramento delle prospettive per il settore o le industrie all’interno dei quali opera il prenditore.
17 Cfr. principio 6 dei presenti orientamenti sulla considerazione di informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici.
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109. L’identificazione precisa delle determinanti del rischio di credito e la dimostrazione …
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L’identificazione precisa delle determinanti del rischio di credito e la dimostrazione attendibile della connessione tra tali determinanti e il livello del rischio di credito dovrebbero essere considerate fondamentali, poiché una variazione apparentemente piccola di una caratteristica qualitativa di un prestito potrebbe essere un potenziale indicatore chiave di un aumento consistente del rischio di default. Inoltre, in conformità dell’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la rilevanza di una variazione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dipende dal rischio di default al momento della suddetta rilevazione iniziale. A questo proposito, laddove un ente creditizio utilizzi variazioni della probabilità di default come mezzo per individuare variazioni del rischio di default, occorre tener conto dell’importanza di una determinata variazione della probabilità di default espressa in un rapporto (o tasso di fluttuazione) proporzionale alla probabilità di default al momento della rilevazione iniziale (vale a dire la variazione della probabilità di default, diviso la probabilità di default al momento della rilevazione iniziale), tenendo inoltre in considerazione il paragrafo B5.5.11 dell’IFRS 9. Tuttavia, dovrebbe essere presa in considerazione anche l’ampiezza della variazione della probabilità di default stessa (ad esempio probabilità di default alla data di valutazione, meno probabilità di default alla rilevazione iniziale).
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110. Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di “classi” risultanti da un …
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Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di “classi” risultanti da un declassamento poiché la variazione della probabilità di default per la variazione di una classe potrebbe non essere lineare (ad esempio, sulla base di dati e analisi attuali applicabili a determinate giurisdizioni, la probabilità di default in cinque anni di un’esposizione con rating BB corrisponde a circa il triplo di una con rating BBB). Inoltre, poiché l’importanza della variazione di una classe dipende dalla granularità del sistema di rating di ogni banca e, di conseguenza, dall’“ampiezza” di ciascuna classe, occorre definire un’appropriata segmentazione iniziale per garantire che un aumento significativo del rischio di credito per un’esposizione creditizia individuale o un gruppo di esposizioni creditizie non venga occultato all’interno di un segmento. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero garantire che i sistemi di rating del rischio di credito includano un numero sufficiente di classi per distinguere in modo appropriato il rischio di credito. Gli enti creditizi dovrebbero anche essere consapevoli del fatto che potrebbe verificarsi un significativo aumento del rischio di credito prima della variazione di una classe di credito.
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111. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che, in alcune circostanze, un cambiamento …
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Gli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che, in alcune circostanze, un cambiamento negativo dei fattori elencati ai paragrafi 107 e 108 potrebbe non indicare un aumento significativo del rischio di credito. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi laddove la probabilità di default di un’esposizione creditizia con rating AA sia bassa e non molto superiore a quella di un’esposizione con rating AAA. Tuttavia, pochissime esposizioni creditizie riportano un rischio di credito così apparentemente basso e, come indicato al paragrafo 110, la sensibilità della probabilità di default alle classi di rating può aumentare fortemente al diminuire della qualità del rating.
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112. Gli enti creditizi dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che, in alcune circostanze …
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Gli enti creditizi dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che, in alcune circostanze, alcuni fattori possono variare negativamente, ma possono essere controbilanciati dal miglioramento di altri fattori (cfr. guida applicativa IFRS 9, esempio 2). Tuttavia, vista l’importanza di determinare se si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero mettere in atto processi di governance e controllo in grado di convalidare in modo attendibile qualsiasi valutazione relativa alla possibilità che i fattori che potrebbero avere un impatto negativo sul rischio di credito siano controbilanciati da fattori che potrebbero avere un effetto positivo.
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113. Gli enti creditizi dovrebbero considerare attentamente e soppesare le decisioni discrezionali …
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Gli enti creditizi dovrebbero considerare attentamente e soppesare le decisioni discrezionali prese dall’organo di gestione o dall’alta dirigenza dell’ente creditizio verso una variazione del rischio di credito. Ad esempio, laddove a causa di preoccupazioni relative al rischio di credito si decida di intensificare il monitoraggio di un prenditore o di una classe di prenditori, è improbabile che tale azione sia realizzata dall’entità con potere decisionale se l’aumento del rischio di credito non fosse considerato significativo.
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114. Laddove un ente creditizio ritenga che vi sia stato un aumento significativo del rischio di …
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Laddove un ente creditizio ritenga che vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito per alcune, ma non tutte, le esposizioni creditizie verso una controparte, ad esempio a causa dei diversi momenti in cui i finanziamenti sono stati concessi, il suddetto ente dovrebbe garantire che siano identificate tutte le esposizioni creditizie ove si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito.
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115. Laddove un ente creditizio valuti la presenza di aumenti significativi del rischio di credito …
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Laddove un ente creditizio valuti la presenza di aumenti significativi del rischio di credito su base collettiva (ad esempio retail), la definizione dei portafogli dovrebbe essere riesaminata regolarmente per garantire che le esposizioni creditizie all’interno di questi continuino a condividere le caratteristiche di rischio in termini di risposta alle determinanti del rischio di credito. La modifica delle condizioni economiche può richiedere la riorganizzazione dei gruppi.
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116. In linea con il paragrafo B5.5.1 dell’IFRS 9 sulla valutazione degli aumenti significativi del …
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In linea con il paragrafo B5.5.1 dell’IFRS 9 sulla valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito al momento della rilevazione iniziale su base collettiva, nei casi in cui risulti che all’interno di un gruppo di esposizioni creditizie alcune esposizioni siano soggette a un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero spostare un sottogruppo o una parte del gruppo di esposizioni creditizie al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, anche se non è possibile identificarlo sulla base di un’esposizione creditizia individuale (cfr. IFRS 9, esempio illustrativo 5).
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117. In conformità del paragrafo B5.5.6 dell’IFRS 9 e del paragrafo IE39 della guida applicativa …
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In conformità del paragrafo B5.5.6 dell’IFRS 9 e del paragrafo IE39 della guida applicativa per l’IFRS 9, se, sulla base di caratteristiche del rischio di credito comuni, non è possibile identificare un particolare sottogruppo di esposizioni creditizie per il quale il rischio di credito fosse aumentato in modo significativo, una parte adeguata del gruppo complessivo dovrebbe essere soggetta al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito.
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118. Il termine “significativo” non dovrebbe essere equiparato alla rilevanza statistica, ovvero il …
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Il termine “significativo” non dovrebbe essere equiparato alla rilevanza statistica, ovvero il metodo di valutazione non dovrebbe basarsi esclusivamente sull’analisi quantitativa. Per i portafogli che dispongono di un elevato numero di piccoli crediti individuali e un ricco insieme di dati storici rilevanti, potrebbe essere possibile individuare aumenti “significativi” del rischio di credito in parte utilizzando tecniche statistiche. Tuttavia, per altre esposizioni creditizie, ciò potrebbe non essere fattibile.
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119. Inoltre, il termine “significativo” non dovrebbe essere inteso in termini di impatto sugli …
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Inoltre, il termine “significativo” non dovrebbe essere inteso in termini di impatto sugli schemi di bilancio dell’ente creditizio. L’identificazione e la rappresentazione in bilancio di aumenti significativi del rischio di credito dovrebbero essere effettuate anche laddove, in termini di probabilità di default, l’aumento del rischio di credito, con tutta probabilità, non influenzerà il fondo di accantonamento stabilito (ad esempio perché l’esposizione è completamente coperta da garanzie reali) per consentire agli enti creditizi di individuare e fornire informativa su tali aumenti. Questi ultimi potrebbero essere rilevanti per gli utenti che tentano di comprendere le tendenze del rischio di credito intrinseco delle esposizioni creditizie dell’ente creditizio.
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120. Conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la valutazione di aumenti significativi del rischio …
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Conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la valutazione di aumenti significativi del rischio di credito si basa sulla comparazione tra il rischio di credito delle esposizioni alla data di riferimento del bilancio e il rischio di credito al momento della rilevazione iniziale. Il paragrafo BC 5.161 dell’IFRS 9 e l’esempio illustrativo 6 rappresentano un esempio dell’applicazione di tale principio alla norma, piuttosto che un’eccezione allo stesso principio. Questo esempio suggerisce che gli enti creditizi possono impostare un rischio di credito massimo per determinati portafogli al momento della rilevazione iniziale, fatto che sottoporrebbe il portafoglio al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito laddove il rischio di credito aumenti oltre tale livello massimo. Tale semplificazione è rilevante solo quando le esposizioni sono segmentate in modo sufficientemente granulare in modo che un ente creditizio possa dimostrare che l’analisi è coerente con i principi dell’IFRS 9. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che un aumento significativo del rischio di credito non si sia verificato per gli elementi del portafoglio prima che fosse raggiunta la classe di credito massima.
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121. Gli enti creditizi dovrebbero riesaminare rigorosamente la qualità del loro metodo per …
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Gli enti creditizi dovrebbero riesaminare rigorosamente la qualità del loro metodo per valutare eventuali aumenti significativi del rischio di credito. L’organo di gestione o l’alta dirigenza dell’ente creditizio dovrebbero verificare l’esistenza di fattori aggiuntivi che dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito, cosa che migliorerebbe la qualità del loro metodo.
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122. Gli enti creditizi dovrebbero prestare attenzione all’insorgere di eventuali distorsioni che …
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Gli enti creditizi dovrebbero prestare attenzione all’insorgere di eventuali distorsioni che potrebbero impedire la realizzazione delle finalità di cui all’IFRS 9. Laddove gli enti creditizi ritengano che il proprio metodo di attuazione possa aver causato distorsioni, essi dovrebbero modificare la valutazione per le distorsioni individuate e assicurare che sia soddisfatta la finalità di cui al principio (si vedano in particolare i paragrafi B5.5.1-B5.5.6 dell’IFRS 9).
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123. I paragrafi 5.5.12 e B5.5.25-B5.5.27 dell’IFRS 9 stabiliscono i requisiti per la valutazione …
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I paragrafi 5.5.12 e B5.5.25-B5.5.27 dell’IFRS 9 stabiliscono i requisiti per la valutazione di aumenti significativi del rischio di credito per le esposizioni creditizie i cui flussi finanziari contrattuali sono stati rinegoziati o modificati. In particolare, per le modifiche che non determinano cancellazioni contabili, in conformità dell’IFRS 9, un’entità è tenuta a valutare se il rischio di credito sia aumentato in modo significativo confrontando a) il rischio di un default alla data di riferimento del bilancio sulla base dei termini contrattuali modificati con b) il rischio di default al momento della rilevazione iniziale sulla base dei termini contrattuali originali e non modificati.
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124. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le modifiche o le rinegoziazioni non nascondano …
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Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le modifiche o le rinegoziazioni non nascondano l’aumento del rischio di credito e, di conseguenza, che le perdite attese su crediti siano sottovalutate e il passaggio al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito sia ritardato per i debitori il cui rischio di credito si sia notevolmente deteriorato o che sfoci, in modo inappropriato, in un passaggio dal calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito al calcolo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.
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125. Nel determinare se sussista un aumento significativo del rischio di credito per un’esposizione …
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Nel determinare se sussista un aumento significativo del rischio di credito per un’esposizione creditizia modificata, durante l’elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare e considerare se tali modifiche o rinegoziazioni abbiano migliorato o ristabilito la capacità dell’ente creditizio di riscuotere interessi e pagamenti di capitale rispetto alla situazione al momento della rilevazione iniziale. Si dovrebbe inoltre considerare l’ammontare dei flussi finanziari contrattuali modificati nonché le implicazioni delle modifiche per il rischio di credito futuro dell’esposizione creditizia (tenendo conto del rischio di credito del debitore). I fattori da considerare includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue: - a. se la modifica o la rinegoziazione dei termini contrattuali e dei flussi di cassa risultanti sia economicamente vantaggiosa per il debitore rispetto ai termini contrattuali originali non modificati e come la modifica influenzi economicamente la capacità del debitore di rimborsare il debito;
- b. se possono essere individuati fattori che supportano la valutazione da parte di un ente creditizio in merito alla capacità del debitore di rimborsare il debito, comprese le circostanze che portano alla modifica e le prospettive future del debitore sulla base delle modifiche, considerando condizioni attuali, previsioni macroeconomiche e prospettive di settore/industria in cui opera il debitore, modello di business del debitore, piano aziendale (di gestione) del debitore che descriva le aspettative del debitore rispetto alle sue performance future, solidità finanziaria e flussi di cassa; e
- c. se il piano aziendale del debitore sia attuabile, realizzabile e coerente con il piano di rimborso di interessi e capitale secondo i termini contrattuali modificati dell’esposizione creditizia.
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126. Le esposizioni creditizie trasferite al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la …
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Le esposizioni creditizie trasferite al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, successivamente rinegoziate o modificate e non eliminate contabilmente, non dovrebbero ritornare al calcolo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi a meno che non sussistano prove sufficienti che il rischio di credito lungo la vita dell’esposizione non sia aumentato in misura significativa rispetto a quello riscontrato al momento della rilevazione iniziale. Ad esempio, quando un ente creditizio accorda diverse concessioni, quali riduzioni dei tassi di interesse o posticipo dei rimborsi di capitale verso i debitori in difficoltà finanziarie, l’esposizione creditizia può presentare caratteristiche di minore rischio di credito anche se in realtà il debitore può ancora essere soggetto a difficoltà finanziarie, senza prospettive realistiche di osservare i rimborsi pianificati per il periodo restante dell’esposizione. Conformemente al punto B5.5.27 dell’IFRS 9, “tra le prove che i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito non sono più soddisfatti si possono annoverare dati storici attestanti prestazioni di pagamento aggiornate e puntuali a fronte di clausole contrattuali modificate. In genere, il cliente dovrebbe dimostrare con costanza un buon comportamento di pagamento per un periodo di tempo prima che il rischio di credito sia considerato diminuito. Per esempio, dati storici attestanti pagamenti mancati o incompleti di norma non sarebbero cancellati per il solo fatto di aver effettuato un pagamento puntuale a seguito di una modifica delle clausole contrattuali”. 4.3.3 Ricorso a espedienti pratici
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127. L’IFRS 9 prevede una serie di espedienti pratici volti ad alleviare l’onere di implementazione …
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L’IFRS 9 prevede una serie di espedienti pratici volti ad alleviare l’onere di implementazione per un’ampia gamma di imprese, considerando che l’IFRS 9 sarà adottato da diverse entità, anche esterne al settore bancario.
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128. I paragrafi che seguono trattano i seguenti espedienti pratici: l’insieme di informazioni che …
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I paragrafi che seguono trattano i seguenti espedienti pratici: l’insieme di informazioni che un’entità è tenuta a prendere in considerazione per il calcolo delle perdite attese su crediti; l’eccezione per le esposizioni creditizie a “basso” rischio di credito e la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni.
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129. Gli enti creditizi dovrebbero fare un ricorso limitato agli espedienti pratici in quanto …
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Gli enti creditizi dovrebbero fare un ricorso limitato agli espedienti pratici in quanto questi potrebbero generare distorsioni significative e poiché, visto il settore di attività, l’impegno per ottenere le informazioni pertinenti non dovrebbe richiedere “eccessivi costi o sforzi”. Gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione la necessità di apportare rettifiche laddove si utilizzino espedienti pratici per evitare eventuali distorsioni, in quanto questi dovrebbero considerare che la finalità dell’IFRS 9 è quella di stimare le perdite attese su crediti per riflettere un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità, determinato valutando una gamma di possibili risultati (IFRS 9, paragrafo 5.5.17).
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130. Qualora un ente creditizio faccia ricorso a tali espedienti pratici, esso dovrebbe produrre …
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Qualora un ente creditizio faccia ricorso a tali espedienti pratici, esso dovrebbe produrre chiare giustificazioni in merito. Insieme delle informazioni
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131. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione …
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L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi” e che “l’entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale”. Gli enti creditizi non dovrebbero interpretare tali dichiarazioni in modo restrittivo e dovrebbero sviluppare sistemi e processi che utilizzino tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili relative al gruppo di esposizioni o all’esposizione individuale necessarie per una buona, solida e coerente applicazione dei requisiti contabili. Tuttavia, non è necessario sostenere costi e oneri operativi aggiuntivi se questi non contribuiscono all’applicazione corretta dell’IFRS 9. Esenzione “basso rischio di credito”
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132. Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito …
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Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio”. Anche se gli enti creditizi dispongono della possibilità, per i “rischi di credito a basso rischio”, di non valutare se il rischio di credito sia aumentato significativamente dalla rilevazione iniziale, l’utilizzo di tale esenzione dovrebbe essere limitato. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero effettuare una valutazione tempestiva degli aumenti significativi del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie.
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133. In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero sempre rilevare le variazioni delle perdite …
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In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero sempre rilevare le variazioni delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi attraverso il fondo di accantonamento in assenza di un aumento significativo del rischio di credito e, in caso di aumento significativo del rischio di credito, trasferire le esposizioni creditizie al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito. Al fine di ottenere un’applicazione corretta dell’IFRS 9, qualsiasi utilizzo dell’esenzione per basso rischio di credito dovrebbe essere accompagnato da prove chiare del fatto che, alla data di riferimento del bilancio, il rischio di credito fosse sufficientemente basso e che non potesse essersi verificato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.
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134. Per spiegare il significato di basso rischio di credito nel paragrafo B5.5.22 dell’IFRS 9, il …
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Per spiegare il significato di basso rischio di credito nel paragrafo B5.5.22 dell’IFRS 9, il paragrafo B5.5.23 dell’IFRS 9 cita come esempio uno strumento con rating esterno “investment grade”. Tuttavia, le esposizioni creditizie alle quali un’agenzia di rating del credito assegni un “investment grade” non possono essere automaticamente considerate a basso rischio di credito. Gli enti creditizi dovrebbero basarsi principalmente sulle proprie valutazioni del rischio di credito per valutare il rischio di credito di un’esposizione creditizia e non fare affidamento esclusivamente o meccanicamente sui rating delle agenzie di rating del credito (ove questi siano disponibili). Tuttavia, rating di credito interno ottimistici, rispetto a rating esterni, dovrebbero richiedere analisi e giustificazioni aggiuntive da parte dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza dell’ente creditizio. Presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni
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135. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure di valutazione e gestione del rischio di …
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Gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure di valutazione e gestione del rischio di credito per assicurare che gli aumenti significativi di detto rischio siano rilevati ben prima che le esposizioni diventino scadute o morose. Sebbene l’utilizzo della presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni non sia escluso, come misura di sicurezza, in conformità dell’IFRS 9, insieme ad altri indicatori precedenti per la valutazione di aumenti significativi del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero evitare di utilizzarlo come indicatore primario per il passaggio al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito.
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136. Qualsiasi affermazione secondo cui la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni …
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Qualsiasi affermazione secondo cui la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni sia confutata sulla base del fatto che non si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito dovrà essere accompagnata da un’analisi approfondita che dimostri chiaramente che lo scaduto da più di 30 giorni non è correlato con un aumento significativo del rischio di credito18 . Tale analisi dovrebbe prendere in considerazione informazioni attuali e prospettiche attendibili e dimostrabili che possano far sì che future perdite di flussi di cassa differiscano dall’esperienza storica.
18 Ad esempio, in alcune giurisdizioni, è pratica comune che i prenditori ritardino i rimborsi per alcune esposizioni, ma i dati storici mostrano come tali mancati pagamenti siano riscossi per intero nei mesi successivi.
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137. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni prospettiche …
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A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni prospettiche pertinenti, che siano ragionevoli e dimostrabili, per verificare l’esistenza di una relazione sostanziale tra tali informazioni e le determinanti del rischio di credito. Gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni a meno che non abbiano dimostrato che le informazioni prospettiche non avessero alcuna relazione sostanziale con la determinante del rischio di credito o che tali informazioni non fossero disponibili senza costi e sforzi indebiti.
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138. Nei pochi casi in cui le informazioni relative allo scaduto siano il miglior criterio …
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Nei pochi casi in cui le informazioni relative allo scaduto siano il miglior criterio disponibile per un ente creditizio per determinare quando le esposizioni dovrebbero passare alla categoria delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, gli enti creditizi dovrebbero prestare particolare attenzione al calcolo del fondo a copertura delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi per garantire che dette perdite siano rilevate in modo adeguato, in conformità della finalità della valutazione di cui all’IFRS 9. Inoltre, gli enti creditizi dovrebbero considerare che fare affidamento in misura significativa sulle informazioni retrospettive causerà distorsioni nell’attuazione del modello di contabilizzazione delle perdite attese su crediti; inoltre, gli enti creditizi dovrebbero assicurare l’osservanza delle finalità delle disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all’IFRS 9 (ovvero riflettere le perdite attese su crediti che soddisfino le finalità di valutazione indicate e per rilevare tutti gli aumenti significativi del rischio di credito).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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