+131. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione …

131. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione …

L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi” e che “l’entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale”. Gli enti creditizi non dovrebbero interpretare tali dichiarazioni in modo restrittivo e dovrebbero sviluppare sistemi e processi che utilizzino tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili relative al gruppo di esposizioni o all’esposizione individuale necessarie per una buona, solida e coerente applicazione dei requisiti contabili. Tuttavia, non è necessario sostenere costi e oneri operativi aggiuntivi se questi non contribuiscono all’applicazione corretta dell’IFRS 9.

Esenzione “basso rischio di credito”

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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