+21. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
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21. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero impegnarsi a eseguire la propria valutazione comune relativa al fatto che le condizioni del test di intensificazione siano soddisfatte o meno utilizzando le informazioni già disponibili in virtù del COREP e del FINREP nonché altre informazioni già raccolte dall’ente, anche grazie all’ICAAP o all’ILAAP dell’ente o del gruppo. A tal fine e fatto salvo l’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero altresì scambiarsi, nell’ambito del collegio, qualsiasi ulteriore informazione necessaria.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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