+21. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

21. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero impegnarsi a eseguire la propria valutazione comune relativa al fatto che le condizioni del test di intensificazione siano soddisfatte o meno utilizzando le informazioni già disponibili in virtù del COREP e del FINREP nonché altre informazioni già raccolte dall’ente, anche grazie all’ICAAP o all’ILAAP dell’ente o del gruppo. A tal fine e fatto salvo l’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero altresì scambiarsi, nell’ambito del collegio, qualsiasi ulteriore informazione necessaria.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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