+4.2 Test di intensificazione di vigilanza per succursali significative
---+19. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+20. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+21. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+22. Qualora emergano opinioni contrastanti sull’esito del test di intensificazione da parte delle …
---+23. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+24. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+25. Le autorità competenti dovrebbero garantire che una succursale che non soddisfa più il test di …
---+26. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+27. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+28. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+29. Una succursale significativa che svolge funzioni essenziali dovrebbe essere considerata …
---+30. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare una succursale significativa importante …
---+31. Per determinare se una succursale significativa che svolge funzioni essenziali debba essere …

4.2 Test di intensificazione di vigilanza per succursali significative

4.2.1 Procedura del test di intensificazione

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
19. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero cooperare sulla base dei seguenti paragrafi e dovrebbero adoperarsi per effettuare una valutazione comune e giungere a una conclusione comune relativa al fatto che una succursale, ritenuta significativa ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, soddisfi o meno anche il test di intensificazione e debba pertanto essere considerata una succursale «significant-plus» (più che significativa) ai fini dei presenti orientamenti nonché essere soggetta alla vigilanza intensificata di cui alla sezione 5. Detta conclusione comune dovrebbe essere comunicata all’ente e all’ente madre nell’UE dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dall’autorità competente dello Stato membro d’origine.

20. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero concordare il calendario e la procedura per l’esecuzione del test di intensificazione e per la preparazione della conclusione comune relativa alla soddisfazione o meno di tale test.

21. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero impegnarsi a eseguire la propria valutazione comune relativa al fatto che le condizioni del test di intensificazione siano soddisfatte o meno utilizzando le informazioni già disponibili in virtù del COREP e del FINREP nonché altre informazioni già raccolte dall’ente, anche grazie all’ICAAP o all’ILAAP dell’ente o del gruppo. A tal fine e fatto salvo l’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero altresì scambiarsi, nell’ambito del collegio, qualsiasi ulteriore informazione necessaria.

22. Qualora emergano opinioni contrastanti sull’esito del test di intensificazione da parte delle …

Qualora emergano opinioni contrastanti sull’esito del test di intensificazione da parte delle autorità e non si giunga a una conclusione comune, dette autorità dovrebbero presentare all’ABE la richiesta di cui all’articolo 31, lettera c), del regolamento ABE, unitamente a tutte le informazioni necessarie affinché l’ABE formuli un parere sulle questioni controverse e assista le autorità nel giungere a una conclusione comune. Tutte le autorità competenti coinvolte dovrebbero tenere conto del parere dell’ABE e risolvere la questione di conseguenza.

23. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero garantire che una succursale che soddisfi il test di intensificazione sia debitamente riportata nella classificazione dell’ente o del gruppo e che tale informazione sia debitamente comunicata al collegio di vigilanza.

24. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero riesaminare e aggiornare la loro conclusione comune sulla base dei risultati del test di intensificazione almeno una volta l’anno. Per revisione e aggiornamento, si applicano i paragrafi da 20 a 23 e la sezione 4.2.2.

25. Le autorità competenti dovrebbero garantire che una succursale che non soddisfa più il test di …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che una succursale che non soddisfa più il test di intensificazione rimanga una succursale significativa ai fini dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, a meno che non sia rivalutata diversamente ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto articolo, in quanto le procedure di valutazione rimangono separate.

4.2.2 Criteri per il test di intensificazione

26. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero eseguire il test di intensificazione tenendo conto delle dimensioni, dell’ambito di applicazione, della natura e dell’importanza sistemica delle attività della succursale nello Stato membro ospitante nonché della sua rilevanza per l’ente o per il gruppo.

27. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero considerare la valutazione ulteriore di una succursale significativa solo se tale succursale svolge funzioni essenziali, come da definizione di cui alla direttiva 2014/59/UE, sulla base di informazioni provenienti dal piano di risanamento (di gruppo) o dal piano di risoluzione (di gruppo), nelle seguenti aree:

  • a. servizi bancari al dettaglio (retail banking);
  • b. servizi bancari per imprese (corporate banking);
  • c. pagamenti, compensazione, regolamento;
  • d. custodia;
  • e. assunzione e concessione di prestiti nell’ambito del sistema finanziario; oppure
  • f. investment banking.
28. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero valutare se una succursale significativa che svolge funzioni essenziali soddisfi anche le seguenti condizioni:

  • a. la succursale è importante per l’ente o per il gruppo; oppure
  • b. la succursale ha un’importanza significativa per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante.
29. Una succursale significativa che svolge funzioni essenziali dovrebbe essere considerata …

Una succursale significativa che svolge funzioni essenziali dovrebbe essere considerata importante per l’ente o per il gruppo ove tale succursale soddisfi, per l’ente o per il gruppo, una

  • o più condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
30. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare una succursale significativa importante …

Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare una succursale significativa importante per l’ente o per il gruppo laddove, sulla base di qualsiasi informazione presentata dall’ente o dall’ente madre nell’UE ai fini di ICAAP, ILAAP, piano di risanamento o di qualsiasi altra pianificazione, la succursale sia stata indicata in quanto importante per l’ente o per il gruppo.

31. Per determinare se una succursale significativa che svolge funzioni essenziali debba essere …

Per determinare se una succursale significativa che svolge funzioni essenziali debba essere considerata di importanza significativa per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dovrebbero valutare se soddisfi uno qualunque dei seguenti criteri:

  • a. la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 4 % nello Stato membro ospitante;
  • b. il totale delle attività della succursale (attività associate alla succursale) costituisce una parte significativa del PIL dello Stato membro ospitante (vale a dire, supera il 4 % del PIL);
  • c. il totale delle attività della succursale (attività associate alla succursale) costituisce una parte significativa del patrimonio complessivo del sistema bancario dello Stato membro ospitante (vale a dire, supera il 4 % del patrimonio complessivo del sistema bancario dello Stato membro ospitante); oppure
  • d. la succursale può essere considerata di importanza sistemica, per motivi analoghi, per altri enti di importanza sistemica (O-SII) sulla base della valutazione di cui agli orientamenti ABE5 quando applicata a dati relativi alle succursali, ove disponibili. Sulla base del livello di integrazione delle succursali e del sostegno ricevuto da parte degli enti, le autorità competenti potrebbero anche prendere in considerazione l’ipotesi di fissare soglie più elevate per il punteggio degli O-SII al fine di identificare le succursali che soddisfano il test di intensificazione.

5 Orientamenti dell’ABE sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (CRD) per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (OSII)(ABE/GL/2014/10)

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/