+5.2 Attività di coordinamento e programma di revisione prudenziale
---+42. Il PRP del collegio di cui agli articoli 11 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 …
---+43. Laddove la valutazione dei rischi della succursale abbia evidenziato rischi significativi per …
---+44. Durante la stesura del PRP del collegio, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le …
---+45. Al fine di evitare la duplicazione dei compiti di vigilanza e delle richieste di informazioni …

5.2 Attività di coordinamento e programma di revisione prudenziale

5.2 Attività di coordinamento e programma di revisione prudenziale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
42. Il PRP del collegio di cui agli articoli 11 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 …

Il PRP del collegio di cui agli articoli 11 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione dovrebbe, nel caso di una succursale «significant-plus», tenere conto dell’esito della valutazione dei rischi della suddetta succursale, effettuata in linea con la sezione 5.1.

43. Laddove la valutazione dei rischi della succursale abbia evidenziato rischi significativi per …

Laddove la valutazione dei rischi della succursale abbia evidenziato rischi significativi per il capitale, la liquidità e il finanziamento a cui la succursale è o potrebbe essere esposta e/o rischi per la redditività dell’ente derivanti dalla succursale, dalla governance della succursale e dal controllo dei rischi, le conclusioni della valutazione dovrebbero essere considerate nelle attività di vigilanza programmate nell’ambito del PRP del collegio dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti.

44. Durante la stesura del PRP del collegio, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le …

Durante la stesura del PRP del collegio, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero discutere l’assegnazione del lavoro e la suddivisione dei compiti per l’esecuzione delle attività di vigilanza programmate riguardanti la succursale «significant-plus». Inoltre, le autorità sopracitate dovrebbero vagliare la possibilità che alcune delle attività siano eseguite congiuntamente dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti.

45. Al fine di evitare la duplicazione dei compiti di vigilanza e delle richieste di informazioni …

Al fine di evitare la duplicazione dei compiti di vigilanza e delle richieste di informazioni all’ente sottoposto a vigilanza in merito alla succursale «significant-plus», le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero adoperarsi, durante la stesura del PRP del collegio, per definire un’adeguata assegnazione dei compiti, come specificato nella sezione 5.8.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/