+59. Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base …

59. Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base …

Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero coordinare l’applicazione delle misure di vigilanza e delle misure precauzionali adottate in relazione alla succursale «significant-plus», nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza, considerando in particolare quanto segue:

  • a. il tipo di misure da adottare;
  • b. le tempistiche e la durata delle misure;
  • c. l’ambito d’applicazione delle misure in termini di esposizioni interessate, governance o qualsiasi altra questione, o relative a singoli, se rivolte a privati, rilevante o rilevanti; nonché
  • d. collegamenti con i risultati della vigilanza emersi dalla valutazione dei rischi della succursale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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