+59. Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base …
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59. Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base …
Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero coordinare l’applicazione delle misure di vigilanza e delle misure precauzionali adottate in relazione alla succursale «significant-plus», nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza, considerando in particolare quanto segue: - a. il tipo di misure da adottare;
- b. le tempistiche e la durata delle misure;
- c. l’ambito d’applicazione delle misure in termini di esposizioni interessate, governance o qualsiasi altra questione, o relative a singoli, se rivolte a privati, rilevante o rilevanti; nonché
- d. collegamenti con i risultati della vigilanza emersi dalla valutazione dei rischi della succursale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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