+25. Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati in termini di composizione del …

25. Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati in termini di composizione del …

Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati in termini di composizione del portafoglio in funzione delle caratteristiche di rischio rilevanti sulla base di test statistici specificati nelle loro politiche, al fine di garantire che l’intervallo di valori osservato per tali caratteristiche di rischio nel portafoglio di applicazione sia adeguatamente riflesso nel campione di sviluppo. Qualora l’applicazione di test statistici non sia possibile, gli enti dovrebbero effettuare quantomeno un’analisi qualitativa basata su statistiche descrittive della composizione del portafoglio, tenendo conto dei possibili effetti di maturazione di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel considerare i risultati di tale analisi, gli enti dovrebbero tenere conto della sensibilità delle caratteristiche di rischio alle condizioni economiche. Le differenze sostanziali nelle caratteristiche di rischio fondamentali tra il campione di dati e il portafoglio di applicazione dovrebbero essere affrontate, ad esempio, utilizzando un altro campione di dati o un sottoinsieme di osservazioni

  • o riflettendo adeguatamente tali caratteristiche di rischio quali fattori di rischio nel modello.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/