+28. Affinché gli enti possano garantire che i dati utilizzati nella quantificazione del rischio …
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28. Affinché gli enti possano garantire che i dati utilizzati nella quantificazione del rischio …
Affinché gli enti possano garantire che i dati utilizzati nella quantificazione del rischio siano rappresentativi del portafoglio di applicazione coperto dal modello pertinente, conformemente alla parte tre, capo 3, sezione 6, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2031 e all’articolo 45, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, gli enti dovrebbero analizzare la comparabilità dei dati utilizzati ai fini del calcolo dei tassi di default medi nel lungo periodo o delle LGD di lungo periodo di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, la rappresentatività del pool a norma dell’articolo 179, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, per quanto concerne tutti gli elementi seguenti: - (a) ambito di applicazione;
- (b) definizione di default;
- (c) distribuzione delle caratteristiche di rischio rilevanti;
- (d) condizioni economiche o di mercato attuali e prevedibili;
- (e) criteri di affidamento dei finanziamenti e politiche di recupero.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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