+220. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento …

220. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento …

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero definire un ciclo regolare per la revisione completa dei sistemi di rating, tenendo conto della loro rilevanza e coprendo tutti gli aspetti dello sviluppo del modello, della quantificazione dei parametri di rischio e, ove applicabile, della stima delle componenti del modello. Tale revisione dovrebbe includere quanto segue:

  • (a) una revisione dei fattori di rischio esistenti e potenziali e una valutazione della loro importanza in base agli standard di revisione predefiniti di cui al paragrafo 217;
  • (b) una valutazione dell’approccio di modellizzazione, della sua solidità concettuale, dell’adempimento delle ipotesi di modellizzazione e di approcci alternativi.

Laddove i risultati di tale revisione suggeriscano modifiche alla progettazione del modello, è necessario intraprendere azioni appropriate in funzione dei risultati di tale analisi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/