+220. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento …
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220. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento …
Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero definire un ciclo regolare per la revisione completa dei sistemi di rating, tenendo conto della loro rilevanza e coprendo tutti gli aspetti dello sviluppo del modello, della quantificazione dei parametri di rischio e, ove applicabile, della stima delle componenti del modello. Tale revisione dovrebbe includere quanto segue: - (a) una revisione dei fattori di rischio esistenti e potenziali e una valutazione della loro importanza in base agli standard di revisione predefiniti di cui al paragrafo 217;
- (b) una valutazione dell’approccio di modellizzazione, della sua solidità concettuale, dell’adempimento delle ipotesi di modellizzazione e di approcci alternativi.
Laddove i risultati di tale revisione suggeriscano modifiche alla progettazione del modello, è necessario intraprendere azioni appropriate in funzione dei risultati di tale analisi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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