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---+215. Gli enti dovrebbero definire politiche interne per rivedere i modelli e le stime dei parametri …
---+216. Qualora venissero individuate carenze materiali a seguito delle attività di cui al paragrafo …
---+217. Ai fini della revisione periodica delle stime, gli enti dovrebbero disporre di un sistema che …
---+218. Le revisioni delle stime da eseguire almeno una volta all’anno ai sensi dell’articolo 179 …
---+219. Gli enti dovrebbero definire le condizioni in base alle quali le analisi di cui al paragrafo …
---+220. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento …
---+221. Ai fini della revisione di cui ai paragrafi da 217 a 220, gli enti dovrebbero applicare …

9 Review of estimates

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
215. Gli enti dovrebbero definire politiche interne per rivedere i modelli e le stime dei parametri …

Gli enti dovrebbero definire politiche interne per rivedere i modelli e le stime dei parametri di rischio utilizzati all’interno di un sistema di rating. Tali politiche dovrebbero prevedere le revisioni dei modelli a seguito di:

  • (a) riesame periodico delle stime;
  • (b) una valutazione dell’indipendenza della funzione di convalida;
  • (c) cambiamenti nel contesto giuridico;
  • (d) controllo da parte della funzione di audit interno;
  • (e) revisione dell’autorità competente.
216. Qualora venissero individuate carenze materiali a seguito delle attività di cui al paragrafo …

Qualora venissero individuate carenze materiali a seguito delle attività di cui al paragrafo 215, gli enti dovrebbero intraprendere misure appropriate commisurate alla gravità della carenza e applicare un MoC conformemente alla sezione 4.4.3.

217. Ai fini della revisione periodica delle stime, gli enti dovrebbero disporre di un sistema che …

Ai fini della revisione periodica delle stime, gli enti dovrebbero disporre di un sistema che includa almeno i seguenti elementi:

  • (a) L’ambito e la frequenza minimi delle analisi da eseguire, comprese le metriche predefinite scelte dall’ente per verificare la rappresentatività dei dati, la performance del modello, la capacità predittiva e la stabilità dello stesso;
  • (b) standard predefiniti, comprese soglie predefinite e livelli di significatività per le metriche pertinenti;
  • (c) azioni predefinite da adottare in caso di risultati negativi del revisione delle stime, a seconda della gravità della carenza.

Nelle loro revisioni periodiche delle stime, gli enti possono fare affidamento sui risultati della funzione di convalida indipendente laddove tali risultati siano aggiornati.

218. Le revisioni delle stime da eseguire almeno una volta all’anno ai sensi dell’articolo 179 …

Le revisioni delle stime da eseguire almeno una volta all’anno ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere eseguite tenendo conto delle metriche, degli standard e delle soglie definiti dall’ente in conformità del paragrafo 217. L’ambito di tali revisioni dovrebbe includere almeno i seguenti aspetti:

  • (a) un’analisi della rappresentatività dei dati, compresi tutti i seguenti elementi:
  • (i) un’analisi delle potenziali differenze tra l’insieme di dati di riferimento utilizzato per quantificare il parametro di rischio e il portafoglio di applicazione, compresa l’analisi di eventuali cambiamenti nel portafoglio o eventuali interruzioni strutturali, nei modi di analizzare la rappresentatività descritta nella sezione 4.2.4;
  • (ii) un’analisi delle potenziali differenze tra l’insieme di dati di riferimento utilizzato per sviluppare il modello e il portafoglio di applicazione; a tale scopo gli enti dovrebbero:
  •  eseguire l’analisi di cui ai paragrafi 24, 25, e 26;
  •  verificare che i dati utilizzati per lo sviluppo del modello siano
sufficientemente rappresentativi ai sensi delle lettere a) e b) del paragrafo 21 se la performance del modello è solida in base a quanto previsto dal paragrafo 218, lettera b);
  •  eseguire l’analisi di cui ai paragrafi 22 e 23 nel caso in cui la performance
del modello è deteriorata in base a quanto previsto nel paragrafo 218, lettera b);
  • (b) un’analisi della performance del modello e della sua stabilità nel tempo. Tale analisi dovrebbe congiuntamente:
  • (i) identificare qualsiasi potenziale deterioramento delle performance del modello, compreso il potere discriminatorio del modello, attraverso il confronto tra le sue performance al momento dello sviluppo del modello e le sue performance in ogni successivo periodo di osservazione dell’insieme di dati esteso e con le soglie predefinite; questa analisi dovrebbe essere eseguita su sottogruppi rilevanti, ad esempio con e senza stato di morosità nel caso di stime di PD, o per diversi scenari di recupero nel caso di stime della LGD;
(ii) essereeseguita considerando l’intero portafoglio di applicazione, senza alcun

aggiustamento o esclusione di dati eseguiti nello sviluppo del modello; a fini comparativi, le performance al momento dello sviluppo del modello dovrebbero essere ottenute anche per l’intero portafoglio di applicazione, prima di qualsiasi aggiustamento o esclusione di dati;

  • (c) un’analisi del potere predittivo del modello, che includa almeno:
  • (i) un’analisi volta a determinare se l’inclusione dei dati più recenti nell’insieme di dati utilizzato per stimare i parametri di rischio porti a stime di rischio sostanzialmente diverse e in particolare:
  •  per la PD, verificare se l’inclusione di dati più recenti porti a un
cambiamento significativo del tasso di default medio di lungo periodo; se necessario tale analisi dovrebbe tener conto dell’appropriata ridefinizione dell’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default e dell’insieme di anni positivi e negativi;
  •  per la LGD, verificare se l’inclusione dei dati più recenti porti a un
cambiamento significativo nella LGD media di lungo periodo o nella LGD adatta per una fase recessiva;
  • (ii) un’analisi con test retrospettiva, che dovrebbe includere un confronto delle stime utilizzate per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri rispetto ai risultati osservati per ciascuna classe di rating o pool; a tal fine gli enti possono tenere conto dei risultati dei test retrospettivi effettuati nell’ambito della convalida interna a norma dell’articolo 185, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o possono effettuare test supplementari, ad esempio, rispetto a un diverso periodo di tempo dell’insieme di dati.
219. Gli enti dovrebbero definire le condizioni in base alle quali le analisi di cui al paragrafo …

Gli enti dovrebbero definire le condizioni in base alle quali le analisi di cui al paragrafo 218 dovrebbero essere eseguite più volte all’anno, ad esempio cambiamenti importanti nel profilo di rischio dell’ente, politiche del credito o sistemi informatici pertinenti. Gli enti dovrebbero eseguire la revisione del modello PD o LGD ogni volta che osservino cambiamenti significativi nelle condizioni economiche, rispetto alle condizioni economiche sottostanti l’insieme di dati utilizzato ai fini dell’elaborazione del modello.

220. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento …

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero definire un ciclo regolare per la revisione completa dei sistemi di rating, tenendo conto della loro rilevanza e coprendo tutti gli aspetti dello sviluppo del modello, della quantificazione dei parametri di rischio e, ove applicabile, della stima delle componenti del modello. Tale revisione dovrebbe includere quanto segue:

  • (a) una revisione dei fattori di rischio esistenti e potenziali e una valutazione della loro importanza in base agli standard di revisione predefiniti di cui al paragrafo 217;
  • (b) una valutazione dell’approccio di modellizzazione, della sua solidità concettuale, dell’adempimento delle ipotesi di modellizzazione e di approcci alternativi.

Laddove i risultati di tale revisione suggeriscano modifiche alla progettazione del modello, è necessario intraprendere azioni appropriate in funzione dei risultati di tale analisi.

221. Ai fini della revisione di cui ai paragrafi da 217 a 220, gli enti dovrebbero applicare …

Ai fini della revisione di cui ai paragrafi da 217 a 220, gli enti dovrebbero applicare politiche coerenti per gli aggiustamenti e le esclusioni dei dati e garantire che qualsiasi differenza nelle politiche applicate all’insieme di dati pertinenti siano giustificate e non provochino distorsioni dei risultati del riesame.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/