+7.3.4 Individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis
---+161. Una volta classificate come in bonis, per aver rispettato le condizioni previste per l’uscita …
---+162. Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di individuazione delle esposizioni …
---+163. In conformità dell’allegato V, paragrafo 260, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 …

7.3.4 Individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis

7.3.4 Individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
161. Una volta classificate come in bonis, per aver rispettato le condizioni previste per l’uscita …

Una volta classificate come in bonis, per aver rispettato le condizioni previste per l’uscita dalla classificazione come esposizione deteriorata o perché il riconoscimento delle misure di concessione non ha comportato la classificazione dell’esposizione come deteriorata, le esposizioni oggetto di concessioni dovrebbero continuare a essere considerate tali fino a quando non siano state rispettate tutte le condizioni per l’uscita dalla classificazione come esposizioni oggetto di concessioni ai sensi dell’allegato V, paragrafo 256, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

162. Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di individuazione delle esposizioni …

Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis dovrebbero specificare le prassi mediante le quali determinare l’assenza di criticità relative alle difficoltà finanziarie del debitore. Le politiche interne dell’ente creditizio dovrebbero prevedere che il debitore abbia rimborsato, mediante pagamenti regolari, un ammontare pari al totale di tutti gli importi (capitale e interessi) precedentemente scaduti o cancellati dal bilancio alla data del riconoscimento della misura di concessione, o altrimenti che dimostri la propria capacità di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione in base a un criterio oggettivo alternativo che preveda il rimborso di capitale.

163. In conformità dell’allegato V, paragrafo 260, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 …

In conformità dell’allegato V, paragrafo 260, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, il riconoscimento di nuove misure di concessione nei confronti di esposizioni oggetto di concessioni in bonis, così riclassificate a partire dalla categoria delle esposizioni deteriorate, determinerà la riclassificazione di tali operazioni nella categoria delle esposizioni deteriorate. Lo stesso trattamento dovrebbe essere applicato qualora tali esposizioni diventino scadute da più di 30 giorni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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