+Orientamento 3. Pubblicazione di statistiche

Orientamento 3. Pubblicazione di statistiche

3.1 Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 4, degli RTS, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe trasmettere alla propria autorità competente un piano per la pubblicazione su base trimestrale di statistiche giornaliere relative alla disponibilità e alle prestazioni dell’interfaccia dedicata, come indicato negli orientamenti 2.2 e 2.3, e di ciascuna delle interfacce rese disponibili ai propri utenti dei servizi di pagamento per l’accesso diretto ai loro conti di pagamento online, unitamente a informazioni sulle modalità di pubblicazione e sulla data di prima pubblicazione di tali statistiche.

3.2 La pubblicazione di cui al precedente orientamento 3.1 dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti, agli emittenti di strumenti di pagamento basati su carta e agli utenti dei servizi di pagamento di confrontare la disponibilità e le prestazioni dell’interfaccia dedicata con la disponibilità e le prestazioni di ciascuna delle interfacce che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ha reso disponibili ai propri utenti dei servizi di pagamento per l’accesso diretto ai loro conti di pagamento online su base giornaliera.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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