+15. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, la gestione attiva del …

15. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, la gestione attiva del …

Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, la gestione attiva del portafoglio dovrebbe essere interpretata come una gestione del portafoglio che soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • (a) la gestione del portafoglio è tale per cui la performance della cartolarizzazione dipende sia dalla performance delle esposizioni sottostanti sia da quella della gestione del portafoglio della cartolarizzazione, impedendo in tal modo all’investitore di modellizzare il rischio di credito delle esposizioni sottostanti senza considerare la strategia di gestione del portafoglio del gestore del portafoglio;
  • (b) la gestione del portafoglio è effettuata a fini speculativi volti a ottenere una performance migliore, un rendimento più elevato, profitti finanziari complessivi o altri benefici puramente finanziari o economici.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/