+18. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «devono …

18. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «devono …

Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali» dovrebbe essere intesa come riferita ai criteri di ammissibilità che sono conformi a una delle seguenti condizioni:

  • (a) nel caso delle cartolarizzazioni normali, tali criteri non sono meno rigorosi dei criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali al momento della conclusione dell’operazione;
  • (b) nel caso delle cartolarizzazioni che emettono serie multiple di titoli, compresi master trust, tali criteri non sono meno rigorosi dei criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali al momento dell’emissione più recente; ne consegue che i criteri di ammissibilità possono variare da una conclusione all’altra, previo accordo delle parti della cartolarizzazione e conformemente alla documentazione riguardante l’operazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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