+40. Il divieto di selezione e trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti «verso un …
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40. Il divieto di selezione e trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti «verso un …
Il divieto di selezione e trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti «verso un debitore - o un garante di affidabilità creditizia deteriorata», come indicato all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere inteso come il requisito secondo cui, al momento della selezione, dovrebbe esservi un diritto di rivalsa per l’intero importo dell’esposizione cartolarizzata nei confronti di almeno un soggetto con affidabilità creditizia non deteriorata, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia un debitore o un garante. Pertanto, le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere:
- (a) né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata, qualora non vi sia un garante per l’intero importo dell’esposizione cartolarizzata;
- (b) né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata che ha un garante con affidabilità creditizia deteriorata.
Conoscenza del cedente o del prestatore originario
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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