+51. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, affinché il rischio di …

51. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, affinché il rischio di …

Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, affinché il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione possano essere considerati «adeguatamente attenuati», dovrebbe essere sufficiente la disponibilità di una copertura o un’attenuazione, a condizione che essa non sia insolitamente limitata con l’effetto di coprire una gran parte dei rispettivi rischi di tasso di interesse o di cambio negli scenari pertinenti, considerati da una prospettiva economica. Una simile attenuazione può assumere anche la forma di derivati o altre misure di attenuazione, compresi fondi di riserva, eccesso di garanzia, margine positivo o altre misure.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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