+53. Qualora l’attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio di cui …

53. Qualora l’attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio di cui …

Qualora l’attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 avvenga non mediante derivati bensì con altre misure di attenuazione del rischio, tali misure dovrebbero essere progettate in modo tale da risultare sufficientemente solide. Qualora dette misure di attenuazione del rischio siano utilizzate per attenuare contemporaneamente una pluralità di rischi, la comunicazione richiesta dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe comprendere una spiegazione del modo in cui le misure coprono, da un lato, i rischi di tasso di interesse e i rischi di cambio e, dall’altro lato, altri rischi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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