+13. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio dovrebbero …
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13. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio dovrebbero …
Gli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio dovrebbero essere riconosciuti nel valore dell’esposizione conformemente all’articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione dovrebbero essere riconosciuti nel valore dell’esposizione conformemente all’articolo 166, paragrafo 2, di tale regolamento. Nel riconoscere gli effetti della compensazione in bilancio e degli accordi quadro di compensazione, gli enti dovrebbero tenere conto di tutti i requisiti relativi a tali tecniche specificati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresi i criteri di ammissibilità e i metodi per il riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio prodotti da tali strumenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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