+16. Tenendo conto della definizione di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 4 …

16. Tenendo conto della definizione di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 4 …

Tenendo conto della definizione di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) n. 575/2013, il trattamento dei rating di terze parti presentato ai paragrafi da 62 a 64 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD non dovrebbe essere considerato un metodo per il riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito e non rientra nell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti. In particolare, la garanzia adeguata di cui al paragrafo 62, lettera a), di detti orientamenti si riferisce a un tipo di supporto contrattuale fornito da una terza parte al debitore e quindi non costituisce una tecnica di attenuazione del rischio di credito utilizzata da un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 57) e 59), del regolamento (UE) n. 575/2013.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/