+42. Laddove gli enti adottino uno dei metodi descritti al paragrafo 31(a) e le stime risultanti …
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42. Laddove gli enti adottino uno dei metodi descritti al paragrafo 31(a) e le stime risultanti …
Laddove gli enti adottino uno dei metodi descritti al paragrafo 31(a) e le stime risultanti producano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe a un’esposizione altrimenti identica per la quale l’ente non dispone di una protezione del credito di tipo personale, il fattore definitivo di ponderazione del rischio non può essere inferiore a quello di un’esposizione diretta comparabile verso il garante conformemente all’articolo 161, paragrafo 3, e all’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia si applica il fattore minimo di ponderazione del rischio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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