+6.2 Gli effetti della protezione del credito di tipo personale
---+31. Gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della …
---+32. Gli enti dovrebbero avere politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del …
---+33. La protezione del credito di tipo personale che non soddisfa i requisiti di ammissibilità per i …
---+34. Laddove adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), gli enti …
---+35. Laddove gli enti adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), la …
---+36. Gli enti possono adottare il metodo della sostituzione dei parametri di rischio di cui al …
---+37. Laddove adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio o il metodo della …
---+38. Ai fini del paragrafo 37, se una specifica protezione del credito di tipo personale non copre …
---+39. Laddove gli enti adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio e il debitore …
---+40. Laddove gli enti applichino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio, gli altri …
---+41. Laddove, considerando la protezione del credito di tipo personale, i parametri di rischio in …
---+42. Laddove gli enti adottino uno dei metodi descritti al paragrafo 31(a) e le stime risultanti …
---+43. Ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo …
---+44. Ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo …
---+45. Gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio nel modo che segue …
---+46. Ai fini del paragrafo 45 e allo scopo di riconoscere gli effetti di molteplici tecniche di …
---+47. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di molteplici …

6.2 Gli effetti della protezione del credito di tipo personale

6.2 Gli effetti della protezione del credito di tipo personale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
31. Gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della …

Gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale utilizzando uno dei seguenti metodi:

  • (a) la rettifica delle stime della PD o della LGD conformemente all’articolo 160, paragrafo 5, all’articolo 161, paragrafo 3, e all’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base dei criteri specificati dagli enti conformemente all’articolo 183, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando, in particolare, uno dei seguenti approcci:
  • (i) indipendentemente dal metodo applicato alle esposizioni dirette comparabili verso il garante, la rettifica di classi, pool o stime della LGD, compresa la LGD in stato di default e la migliore stima della perdita attesa (EL BE ), considerando la protezione del credito di tipo personale nella stima dei parametri di rischio come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti (il «metodo della modellizzazione»);
  • (ii) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante siano o sarebbero trattate secondo il metodo IRB con o senza stime interne della LGD e dei fattori di conversione, la sostituzione dei parametri di rischio della PD e della LGD dell’esposizione sottostante con le corrispondenti PD e LGD di un’esposizione diretta comparabile verso il garante, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti (il «metodo della sostituzione dei parametri di rischio»);
  • (iii) indipendentemente dal metodo applicato alle esposizioni dirette comparabili verso il garante, la rettifica di classi, pool o stime della LGD, compresa la LGD in stato di default e l’EL BE , nell’applicazione dei parametri di rischio mediante scostamento dal processo di assegnazione alle classi di rating conformemente all’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE)
  • n. 575/2013 e alla sezione 8.2 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD (lo «scostamento»);
  • (b) se l’ente applica il metodo standardizzato per le esposizioni dirette comparabili verso il garante e non riconosce gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale nelle stime della PD e della LGD conformemente alla lettera a), l’utilizzo del fattore di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente all’articolo 183, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il «metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio»);
  • (c) il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio conformemente all’articolo 153, paragrafo 3, all’articolo 154, paragrafo 2, all’articolo 161, paragrafo 4, e all’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il «trattamento del “double default”»).
32. Gli enti dovrebbero avere politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del …

Gli enti dovrebbero avere politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del credito di tipo personale sui parametri di rischio. Le politiche dovrebbero essere coerenti con le pratiche interne di gestione del rischio degli enti e dovrebbero riflettere le disposizioni dell’articolo 183, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti specificati nei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero includere in queste politiche una chiara indicazione di quale metodo, tra quelli specifici descritti nel paragrafo 31, è utilizzato per ogni sistema di rating, e dovrebbero applicare tali politiche in modo coerente nel tempo.

33. La protezione del credito di tipo personale che non soddisfa i requisiti di ammissibilità per i …

La protezione del credito di tipo personale che non soddisfa i requisiti di ammissibilità per i garanti e le garanzie personali di cui all’articolo 183, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n 575/2013 e alla sezione 5.2 dei presenti orientamenti non dovrebbe essere riconosciuta utilizzando uno dei metodi specificati nel paragrafo 31. Ai fini della stima della LGD, i flussi di cassa ricevuti dall’esercizio della protezione del credito di tipo personale non ammissibile dovrebbero essere trattati come se fossero stati ricevuti senza l’utilizzo della protezione del credito di tipo personale. Indipendentemente da questo trattamento, gli enti dovrebbero raccogliere le informazioni sulla fonte dei flussi di cassa relativi alle protezioni del credito di tipo personale non ammissibili e assegnarli in modo appropriato. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente i livelli di tali flussi di cassa, nonché la misura in cui le relative tipologie di protezione del credito di tipo personale vengono utilizzate. Se necessario, gli enti dovrebbero effettuare le opportune rettifiche per evitare distorsioni nelle stime della PD e della LGD.

34. Laddove adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), gli enti …

Laddove adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), gli enti dovrebbero considerare i seguenti elementi e, se del caso, tenerne conto in modo prudente nelle stime della LGD:

  • (a) qualsiasi disallineamento di valuta tra l’obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo personale;
  • (b) la misura in cui la capacità del garante di adempiere all’obbligazione contrattuale nell’ambito del contratto di protezione del credito di tipo personale è correlata con la capacità di rimborso del debitore;
  • (c) lo stato di default del garante e, conseguentemente, la sua ridotta capacità di adempiere all’obbligo contrattuale nell’ambito del contratto di protezione del credito di tipo personale.
35. Laddove gli enti adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), la …

Laddove gli enti adottino il metodo della modellizzazione di cui al paragrafo 31(a)(i), la protezione del credito di tipo personale può essere considerata un fattore di rischio nel sistema di rating. In particolare, ciò può consistere nel:

  • (a) rettificare solo le stime della LGD in base all’esperienza passata relativa agli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale osservati sulle LGD realizzate, compresi i recuperi realizzati e i costi sostanziali associati all’esercizio della protezione del credito di tipo personale;
  • (b) rettificare le stime sia della PD sia della LGD, laddove gli enti possano fornire prove empiriche del fatto che l’esistenza della protezione del credito di tipo personale abbia un impatto sulla PD del debitore e dimostrare che la rettifica simultanea delle stime sia della PD che della LGD non comporti effetti di doppio conteggio della protezione del credito di tipo personale o una sottovalutazione della perdita attesa.

La sola rettifica delle stime della PD dovrebbe essere considerata inappropriata in qualsiasi circostanza.

36. Gli enti possono adottare il metodo della sostituzione dei parametri di rischio di cui al …

Gli enti possono adottare il metodo della sostituzione dei parametri di rischio di cui al paragrafo 31(a)(ii) solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • (a) la protezione del credito di tipo personale è ammissibile secondo i criteri pertinenti per la protezione del credito di tipo personale di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • (b) l’ente può ragionevolmente aspettarsi che i costi diretti associati all’esercizio della protezione del credito di tipo personale siano trascurabili rispetto all’importo coperto da tale protezione;
  • (c) il garante non è in stato di default.
37. Laddove adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio o il metodo della …

Laddove adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio o il metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio di cui, rispettivamente, ai paragrafi 31(a)(ii) e 31(b), gli enti dovrebbero:

  • (a) raccogliere e conservare informazioni sulle caratteristiche e sulla performance del debitore e dell’esposizione, e utilizzare tali informazioni nella stima della PD del debitore conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD;
  • (b) ai fini della gestione interna dei rischi, considerare separatamente le esposizioni dirette verso i garanti e le esposizioni garantite da una protezione del credito di tipo personale fornita da tali soggetti;
  • (c) definire un ambito di applicazione distinto dei modelli di LGD e calcolare separatamente il fattore di ponderazione del rischio per il tipo di esposizioni o parti di esposizioni garantite i cui parametri di rischio PD e LGD sono sostituiti o alle quali è attribuito il fattore di ponderazione del rischio del garante. Per le esposizioni o parti di esposizioni garantite incluse nell’ambito di applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio o del metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio, gli enti non sono tenuti a stimare le LGD diverse da quelle delle esposizioni dirette comparabili verso i garanti se adottano il metodo della sostituzione dei parametri di rischio.
38. Ai fini del paragrafo 37, se una specifica protezione del credito di tipo personale non copre …

Ai fini del paragrafo 37, se una specifica protezione del credito di tipo personale non copre l’esposizione originaria nella sua interezza, gli enti dovrebbero essere in grado di assegnare alla parte dell’esposizione non coperta da tale protezione del credito di tipo personale le stime della PD e della LGD applicabili all’esposizione originaria senza riconoscere l’effetto della suddetta protezione del credito di tipo personale. Inoltre, ai fini del calcolo della LGD realizzata applicabile alla parte dell’esposizione non coperta dalla protezione del credito di tipo personale, gli enti dovrebbero assegnare i flussi di cassa e i costi nel modo seguente:

  • (a) I flussi di cassa ricevuti dal garante dovrebbero essere assegnati alla parte garantita dell’esposizione, mentre i flussi di cassa provenienti da qualsiasi altra fonte dovrebbero essere assegnati alla parte dell’esposizione non coperta dalla protezione del credito di tipo personale. Nel caso delle esposizioni che beneficiano anche di una protezione del credito di tipo reale, i flussi di cassa associati alla protezione del credito di tipo reale dovrebbero essere allocati alla parte dell’esposizione che è coperta da tale protezione, conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 46.
  • (b) I costi indiretti dovrebbero essere allocati alle diverse parti dell’esposizione in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 113 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD.
  • (c) I costi diretti direttamente connessi all’esercizio della protezione del credito di tipo personale dovrebbero essere assegnati alla parte garantita dell’esposizione, mentre qualsiasi altro costo diretto dovrebbe essere assegnato alla parte dell’esposizione non coperta dalla protezione del credito di tipo personale. Nel caso delle esposizioni che beneficiano anche di una protezione del credito di tipo reale, i costi diretti associati alla realizzazione della protezione del credito di tipo reale dovrebbero essere assegnati alla parte garantita dell’esposizione, conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 46.
39. Laddove gli enti adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio e il debitore …

Laddove gli enti adottino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio e il debitore sia in stato di default, si applica quanto segue.

  • (a) Il fattore di ponderazione del rischio della parte garantita dell’esposizione dovrebbe essere uguale a quello dell’esposizione diretta comparabile al garante non in stato di default.
  • (b) La perdita attesa della parte garantita dell’esposizione dovrebbe essere uguale a quella dell’esposizione diretta comparabile al garante non in stato di default.
  • (c) Laddove il garante non sia in stato di default, la parte garantita dell’esposizione dovrebbe essere considerata in default ai fini del calcolo della carenza o dell’eccesso di IRB ai sensi dell’articolo 159 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della sezione 8.4 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD.
40. Laddove gli enti applichino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio, gli altri …

Laddove gli enti applichino il metodo della sostituzione dei parametri di rischio, gli altri strumenti di convalida quantitativa richiesti dall’articolo 185, lettera c), del regolamento (UE)

  • n. 575/2013 dovrebbero includere un confronto tra la perdita attesa delle esposizioni dirette comparabili verso il garante e i tassi di perdita osservati delle esposizioni o parti di esposizioni sottostanti verso debitori in default che erano considerate garantite prima del default.
41. Laddove, considerando la protezione del credito di tipo personale, i parametri di rischio in …

Laddove, considerando la protezione del credito di tipo personale, i parametri di rischio in singoli casi siano rettificati mediante scostamento conformemente al paragrafo 31(a)(iii), gli enti dovrebbero essere in grado di giustificare il fatto che la natura e le caratteristiche della protezione del credito di tipo personale non consentono l’uso dei metodi descritti nel paragrafo 31(a)(i), 31(a)(ii) o 31(b) al fine di riflettere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale.

42. Laddove gli enti adottino uno dei metodi descritti al paragrafo 31(a) e le stime risultanti …

Laddove gli enti adottino uno dei metodi descritti al paragrafo 31(a) e le stime risultanti producano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe a un’esposizione altrimenti identica per la quale l’ente non dispone di una protezione del credito di tipo personale, il fattore definitivo di ponderazione del rischio non può essere inferiore a quello di un’esposizione diretta comparabile verso il garante conformemente all’articolo 161, paragrafo 3, e all’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia si applica il fattore minimo di ponderazione del rischio.

43. Ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo …

Ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio, laddove gli enti non abbiano ricevuto dall’autorità competente l’autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni dirette comparabili verso il garante, gli enti dovrebbero utilizzare i valori della LGD specificati conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, di tale regolamento per ricavare la LGD di un’esposizione diretta comparabile verso il garante.

44. Ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo …

Ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio, il valore della protezione del credito di tipo personale dovrebbe essere determinato come segue.

  • (a) Il valore della protezione del credito di tipo personale dovrebbe essere specificato conformemente all’articolo 233 e all’articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE)
  • n. 575/2013. Nel valore rettificato della protezione del credito di tipo personale dovrebbe essere considerato qualsiasi potenziale disallineamento di durata, conformemente all’articolo 239, paragrafo 3, di tale regolamento, mentre la durata delle esposizioni dirette comparabili verso il garante dovrebbe essere uguale a quella dell’esposizione verso il debitore.
  • (b) Se la protezione del credito di tipo personale copre il valore dell’esposizione che rimane dopo il perseguimento del debitore e, se del caso, ogni altra forma di attenuazione del rischio di credito, gli enti dovrebbero stimare in modo prudente il valore della protezione sulla base dell’esperienza passata.
  • (c) Il valore della protezione del credito di tipo personale che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 215, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o all’articolo 215, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 può essere l’importo massimo che il fornitore di protezione si è impegnato a versare in caso di default o mancato pagamento da parte del mutuatario o al verificarsi di altri eventi di credito specificati.
45. Gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio nel modo che segue …

Gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio nel modo che segue:

  • (a) Laddove l’esposizione benefici di molteplici protezioni del credito di tipo personale, ciascuna delle quali garantisce una diversa parte dell’esposizione, gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio come media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni dirette comparabili verso ciascuno dei garanti.
  • (b) Laddove l’esposizione benefici di molteplici protezioni del credito di tipo personale e due o più di queste garantiscano la stessa parte dell’esposizione, gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio per questa parte dell’esposizione come il minore tra i fattori di ponderazione del rischio di ciascuna esposizione diretta comparabile verso il garante. Nel calcolo di ciascun fattore di ponderazione del rischio, la stima della LGD di un’esposizione diretta comparabile verso ciascuno dei garanti può tener conto dell’effetto di altre protezioni del credito di tipo personale esistenti.
  • (c) Laddove una parte dell’esposizione non sia coperta da alcuna protezione del credito di tipo personale, gli enti dovrebbero assegnare a questa parte dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio applicabile a tale esposizione verso il debitore senza alcuna protezione del credito di tipo personale; in questo caso gli enti dovrebbero calcolare il fattore minimo di ponderazione del rischio come media ponderata per l’esposizione del fattore del rischio applicabile alla parte dell’esposizione coperta dalla protezione del credito di tipo personale e il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla parte rimanente dell’esposizione.
  • (d) Ai fini del calcolo del fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione conformemente ai punti (a) e (c), ciascun fattore di ponderazione del rischio dovrebbe essere calcolato separatamente e ponderato per la quota pertinente del valore dell’esposizione.
46. Ai fini del paragrafo 45 e allo scopo di riconoscere gli effetti di molteplici tecniche di …

Ai fini del paragrafo 45 e allo scopo di riconoscere gli effetti di molteplici tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente ai metodi specificati nel paragrafo 31, dovrebbero essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • (a) Gli enti dovrebbero avere politiche chiare per l’assegnazione, la determinazione della sequenza e il riconoscimento delle forme di protezione del credito di tipo reale e di tipo personale che siano coerenti con il processo interno di recupero e riscossione.
  • (b) Gli enti non dovrebbero riconoscere due volte gli effetti della stessa tecnica di attenuazione del rischio di credito; ad esempio, nell’assegnazione della protezione del credito di tipo reale tra la parte dell’esposizione coperta dalla protezione del credito di tipo personale e quella non coperta da tale protezione, non dovrebbe essere consentito il doppio riconoscimento della protezione del credito di tipo reale.
  • (c) Gli enti dovrebbero applicare i metodi in modo coerente; pertanto:
  • (i) Non dovrebbe essere consentito scindere in due parti la parte dell’esposizione coperta da una specifica protezione del credito di tipo personale e applicare a una di queste il metodo della sostituzione dei parametri di rischio o il metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio e all’altra il metodo della modellizzazione.
  • (ii) Nel caso di molteplici protezioni del credito di tipo personale che coprono, almeno parzialmente, la stessa parte dell’esposizione, gli enti dovrebbero stabilire criteri adeguati per scegliere quale protezione del credito di tipo personale utilizzare ai fini della sostituzione dei parametri di rischio. Tali criteri dovrebbero essere descritti nelle politiche interne specificate dagli enti per la rettifica delle stime della PD e della LGD conformemente al paragrafo 38. Fatto salvo il punto i), gli enti sono autorizzati a scindere la parte dell’esposizione coperta da una specifica protezione del credito di tipo personale in due parti e ad applicare a una di queste il metodo della sostituzione dei parametri di rischio, riconoscendo al contempo gli effetti della parte rimanente di tale protezione del credito di tipo personale nell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio alle altre protezioni del credito di tipo personale esistenti; in particolare, l’effetto di attenuazione del rischio della parte rimanente della suddetta protezione del credito di tipo personale può essere considerato nella LGD delle esposizioni dirette comparabili verso gli altri garanti esistenti, conformemente al paragrafo 47.
47. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di molteplici …

Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di molteplici protezioni del credito che, a seguito dell’assegnazione effettuata dall’ente conformemente al

paragrafo 46, copronola stessa parte di un’esposizione, gli enti possono utilizzare uno dei

metodi specificati al paragrafo 31(a). In particolare, ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio, gli enti dovrebbero utilizzare i seguenti metodi per ricavare la LGD di un’esposizione diretta comparabile verso il garante, compresi gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione supplementare del credito:

  • (a) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante rientrino nell’ambito di un
sistema diratingper il quale l’ente non ha ricevuto l’autorizzazione preventiva a

utilizzare stime interne della LGD conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente dovrebbe utilizzare i valori della LGD di cui all’articolo 161, paragrafo 1, di tale regolamento, che riflettono, se del caso, la protezione del credito di tipo reale tramite l’applicazione dei requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento.

  • (b) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante rientrino nell’ambito di un sistema di rating per il quale l’ente ha ricevuto l’autorizzazione preventiva a utilizzare stime interne della LGD conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente dovrebbe utilizzare il valore della LGD di un’esposizione diretta comparabile verso il garante che comprenda gli effetti della protezione supplementare del credito di tipo reale o personale. Se gli enti non sono in grado di riconoscere tale protezione supplementare del credito nella stima della LGD di esposizioni dirette comparabili verso il garante:
(i)se laLGD delle esposizioni non garantite verso il garante è inferiore o

uguale alla LGD delle esposizioni non garantite verso il debitore, gli enti dovrebbero utilizzare le stime della LGD dell’esposizione verso il debitore che riflettono l’effetto della protezione supplementare del credito; oppure

(ii) LGD effettuabilese la delle - -LGD delle esposizioni non garantite verso il garante è superiore alla esposizioni non garantite verso il debitore, o se tale confronto non è dagli enti, questi dovrebbero: per i garanti non al dettaglio, utilizzare i valori pertinenti della LGD di cui all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che riflettono, se del caso, la protezione del credito di tipo reale tramite l’applicazione dei requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento, ovvero la stima della LGD applicabile alle esposizioni non garantite verso il garante. La scelta tra queste due opzioni dovrebbe essere coerente per il tipo di esposizione verso il garante; per i garanti al dettaglio, utilizzare la stima della LGD applicabile alle esposizioni non garantite verso il garante.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/