+195. Le autorità competenti dovrebbero fornirsi le informazioni in loro possesso, nel rispetto …
|
195. Le autorità competenti dovrebbero fornirsi le informazioni in loro possesso, nel rispetto …
Le autorità competenti dovrebbero fornirsi le informazioni in loro possesso, nel rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, su un membro dell’organo di gestione o su personale che riveste ruoli chiave per lo svolgimento di una valutazione dell’idoneità. Le informazioni dovrebbero comprendere altresì una giustificazione in merito alla decisione adottata sull’idoneità di quella persona. A tal fine, salvo che la legislazione nazionale lo preveda senza il consenso, l’autorità competente richiedente dovrebbe chiedere ai membri dell’organo di gestione o a personale che riveste ruoli chiave il consenso: - a. per chiedere a un’autorità competente informazioni necessarie a essi relative per la valutazione dell’idoneità;
- b. per elaborare e utilizzare le informazioni fornite per la valutazione dell’idoneità, qualora il consenso sia previsto dalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|