+25. Cooperazione tra autorità competenti
---+195. Le autorità competenti dovrebbero fornirsi le informazioni in loro possesso, nel rispetto …
---+196. Le autorità competenti possono tenere conto degli esiti della valutazione dell’idoneità svolta …
---+197. Le autorità competenti che ricevono tali richieste dovrebbero, ove possibile, fornire le …
---+198. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni fornite dalle banche dati …
---+199. Ove opportuno, le autorità competenti possono anche richiedere informazioni ad altre autorità …
---+200. Laddove un’autorità competente giunga a una decisione in merito all’idoneità di un soggetto …
---+201. Se un’autorità competente decide che un membro dell’organo di gestione o un capo del servizio …
---+202. Nel richiedere informazioni, l’autorità competente che presenta la richiesta dovrebbe fornire …
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25. Cooperazione tra autorità competenti
25. Cooperazione tra autorità competenti
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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195. Le autorità competenti dovrebbero fornirsi le informazioni in loro possesso, nel rispetto …
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Le autorità competenti dovrebbero fornirsi le informazioni in loro possesso, nel rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, su un membro dell’organo di gestione o su personale che riveste ruoli chiave per lo svolgimento di una valutazione dell’idoneità. Le informazioni dovrebbero comprendere altresì una giustificazione in merito alla decisione adottata sull’idoneità di quella persona. A tal fine, salvo che la legislazione nazionale lo preveda senza il consenso, l’autorità competente richiedente dovrebbe chiedere ai membri dell’organo di gestione o a personale che riveste ruoli chiave il consenso: - a. per chiedere a un’autorità competente informazioni necessarie a essi relative per la valutazione dell’idoneità;
- b. per elaborare e utilizzare le informazioni fornite per la valutazione dell’idoneità, qualora il consenso sia previsto dalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
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196. Le autorità competenti possono tenere conto degli esiti della valutazione dell’idoneità svolta …
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Le autorità competenti possono tenere conto degli esiti della valutazione dell’idoneità svolta da altre autorità competenti o altre informazioni pertinenti ai fini dell’a valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave e richiedere le informazioni necessarie ad altre autorità competenti per agire in tal senso. Eventualmente, le autorità competenti dovrebbero contattare l’autorità di vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nello Stato membro interessato per ottenere le informazioni supplementari necessarie per valutare l’integrità, l’onestà, l’onorabilità e l’idoneità dell’organo di gestione o del personale che riveste ruoli chiave di un ente. Inoltre, in situazioni in cui il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all’ente o al membro è aumentato, le autorità competenti dovrebbero anche, a seconda dei casi, chiedere informazioni ad altre parti interessate pertinenti, comprese le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, per orientare la loro valutazione dell’adeguatezza (26 ).
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197. Le autorità competenti che ricevono tali richieste dovrebbero, ove possibile, fornire le …
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Le autorità competenti che ricevono tali richieste dovrebbero, ove possibile, fornire le informazioni disponibili pertinenti sull’idoneità dei soggetti quanto prima per consentire all’autorità competente richiedente di rispettare i tempi per la valutazione di cui al paragrafo 179. Le informazioni fornite dovrebbero comprendere l’esito della valutazione dell’idoneità, le carenze rilevate, le misure adottate per assicurare l’idoneità, le responsabilità dell’incarico per cui la persona è stata valutata e le informazioni di base sulla dimensione, sulla natura, sull’ampiezza e sulla complessità dell’ente pertinente, o altre informazioni pertinenti per la valutazione dell’idoneità.
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198. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni fornite dalle banche dati …
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Le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni fornite dalle banche dati dell’ABE e dell’ESMA sulle sanzioni amministrative, conformemente all’articolo 69 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 71 della direttiva 2014/65/UE, nell’ambito della loro valutazione dell’idoneità, individuando eventuali sanzioni imposte all’ente negli ultimi dieci anni laddove il soggetto valutato fosse membro del rispettivo organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave e tenendo conto della gravità della causa sottostante e della responsabilità del soggetto valutato.
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199. Ove opportuno, le autorità competenti possono anche richiedere informazioni ad altre autorità …
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Ove opportuno, le autorità competenti possono anche richiedere informazioni ad altre autorità competenti sul soggetto valutato nei casi in cui non sia stato valutato da un’altra autorità competente, ma laddove l’altra autorità competente possa essere nella posizione di fornire informazioni aggiuntive, ad es. su registrazioni rifiutate o sui casellari giudiziari. Le autorità competenti che ricevono tali richieste dovrebbero fornire le informazioni disponibili (26 ) Cfr. anche: Orientamenti congiunti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari all’indirizzo: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism pertinenti sull’idoneità dei soggetti. Laddove provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo previo esplicito consenso delle autorità che le ha fornite e unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
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200. Laddove un’autorità competente giunga a una decisione in merito all’idoneità di un soggetto …
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Laddove un’autorità competente giunga a una decisione in merito all’idoneità di un soggetto che differisca da qualsivoglia valutazione svolta in precedenza da un’altra autorità competente, l’autorità competente che svolge la valutazione più recente dovrebbe informare le altre autorità competenti sull’esito della propria valutazione.
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201. Se un’autorità competente decide che un membro dell’organo di gestione o un capo del servizio …
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Se un’autorità competente decide che un membro dell’organo di gestione o un capo del servizio di controllo interno e il direttore finanziario, se non fanno parte dell’organo di gestione di cui al paragrafo 172, non sono idonei sulla base di fatti pertinenti nel contesto di eventi o rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’autorità competente dovrebbe, fatto salvo il diritto nazionale, condividere le proprie conclusioni e decisioni con l’autorità di vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
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202. Nel richiedere informazioni, l’autorità competente che presenta la richiesta dovrebbe fornire …
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Nel richiedere informazioni, l’autorità competente che presenta la richiesta dovrebbe fornire il nome del soggetto valutato, così come la data di nascita o il nome dell’ente e la posizione per cui il soggetto è già stato valutato, per assicurare che siano forniti i dati corretti relativi alla persona.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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